Art. 2
2 / 16Riduzione delle dotazioni organiche del personale militare dirigente dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare
In vigore dal 26 feb 2014
1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 809, è inserito il seguente:
«Art. 809-bis (Dotazioni organiche dei generali e dei colonnelli).
- 1. Le dotazioni organiche complessive per i gradi di generale e colonnello sono le seguenti:
a) generali di corpo d'armata e corrispondenti: 17;
b) generali di divisione e corrispondenti: 44;
c) generali di brigata e corrispondenti: 109;
d) colonnelli: 820.»;
b) dopo l'articolo 812, è inserito il seguente:
«Art. 812-bis (Dotazioni organiche degli ammiragli e dei capitani di vascello). - 1. Le dotazioni organiche complessive per i gradi di ammiraglio e capitano di vascello sono le seguenti:
a) ammiragli di squadra e corrispondenti: 9;
b) ammiragli di divisione e corrispondenti: 23;
c) contrammiragli: 56;
d) capitani di vascello: 454.
2. Nelle dotazione organiche di cui al comma 1, sono comprese le dotazioni organiche per i gradi di ammiraglio e capitano di vascello del Corpo delle capitanerie di porto di cui all'articolo 814, comma 1-bis.»;
c) all'articolo 814, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Nell'ambito della dotazione organica complessiva di cui al comma 1, la dotazione organica complessiva per i gradi di ammiraglio e capitano di vascello è la seguente:
a) ammiragli ispettori: 4;
b) contrammiragli: 16;
c) capitani di vascello: 118.»;
d) dopo l'articolo 818, è inserito il seguente:
«Art. 818-bis (Dotazioni organiche dei generali e dei colonnelli).
- 1. Le dotazioni organiche complessive per i gradi di generale e colonnello sono le seguenti:
a) generali di squadra aerea e corrispondenti: 9;
b) generali di divisione aerea e corrispondenti: 19;
c) generali di brigata aerea e corrispondenti: 44;
d) colonnelli: 410.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-01-28;8#art-2