Art. 15 · Modifiche meramente terminologiche ovvero di adeguamento a normativa sopravvenuta

Art. 15

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Modifiche meramente terminologiche ovvero di adeguamento a normativa sopravvenuta

In vigore dal 26 feb 2014
1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 706, comma 2, le parole «armi o» sono soppresse; b) all'articolo 796, comma 3, le parole «della Direzione generale per il personale militare» sono sostituite dalle seguenti: «dirigenziale»; c) all'articolo 919, comma 3, lettera a), le parole «dal servizio» sono soppresse; d) all'articolo 1377, comma 5, le parole «dal servizio o dall'impiego» sono soppresse; e) all'articolo 1497, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. In materia di rilascio e trasmissione delle certificazioni di malattia al personale militare si applicano le disposizioni di cui all'articolo 748, comma 2, del regolamento.»; f) l'articolo 2222 è abrogato.
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