Art. 15
15 / 16Modifiche meramente terminologiche ovvero di adeguamento a normativa sopravvenuta
In vigore dal 26 feb 2014
1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 706, comma 2, le parole «armi o» sono soppresse;
b) all'articolo 796, comma 3, le parole «della Direzione generale per il personale militare» sono sostituite dalle seguenti: «dirigenziale»;
c) all'articolo 919, comma 3, lettera a), le parole «dal servizio» sono soppresse;
d) all'articolo 1377, comma 5, le parole «dal servizio o dall'impiego» sono soppresse;
e) all'articolo 1497, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. In materia di rilascio e trasmissione delle certificazioni di malattia al personale militare si applicano le disposizioni di cui all'articolo 748, comma 2, del regolamento.»;
f) l'articolo 2222 è abrogato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-01-28;8#art-15