Art. 14
14 / 16Verifica dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma, concorsi a titolo oneroso resi dalle Forze armate e sperimentazione di misure di flessibilità gestionale della spesa
In vigore dal 26 feb 2014
1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 536, è inserito il seguente:
«Art. 536-bis (Verifica dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma). - 1. Il Capo di stato maggiore della difesa, sulla base degli obiettivi e degli indirizzi definiti dal Ministro della difesa ai sensi dell', comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferma restando la necessità di salvaguardare le esigenze operative prioritarie e quelle derivanti dal processo di definizione della politica europea di difesa e sicurezza, procede alla verifica della rispondenza dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma e propone al Ministro della difesa la rimodulazione dei programmi relativi a linee di sviluppo capacitive che risultino non più adeguate, anche in ragione delle disponibilità finanziarie autorizzate a legislazione vigente. La predetta verifica tiene altresì conto dei risultati conseguiti nell'attuazione del processo di riconfigurazione dello strumento militare riportati nel documento di cui all', comma 1, lettera a), della legge 31 dicembre 2012, n. 244.
2. Gli schemi dei decreti che approvano la rimodulazione di programmi sui quali è stato espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), sono sottoposti a tale parere.
3. Dalle rimodulazioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche in termini di indebitamento netto.
4. Le eventuali disponibilità finanziarie emergenti a seguito delle rimodulazioni di cui al comma 1 sono destinate, previa verifica dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, alle finalità di cui all', comma 1, lettera c), della legge 31 dicembre 2012, n. 244.»;
b) all'articolo 549-bis, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis Il Ministero della difesa è autorizzato a garantire lo svolgimento di attività concorsuali a favore delle altre pubbliche amministrazioni secondo le modalità di cui al comma 1 nei limiti finanziari disposti dall', commi 615 e 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.»;
c) dopo l'articolo 2195-bis, è inserito il seguente:
«Art. 2195-ter (Sperimentazione di misure di flessibilità gestionale della spesa). - 1. In attuazione dell', comma 1, lettera e), della legge 24 dicembre 2012, n. 244, nelle more del completamento della riforma di cui all'articolo 40, comma 2, lettera p), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e tenuto conto di quanto previsto dall', comma 8, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, il Ministero della difesa può continuare a utilizzare le correnti modalità di gestione delle risorse necessarie per il funzionamento delle strutture periferiche.
2. Ai fini dell'accertamento dei risparmi di spesa di cui all', comma 1, lettera c), della legge n. 244 del 2012, il Ministro della difesa predispone annualmente un piano di attuazione pluriennale delle misure da adottare, che contiene in apposita relazione tecnica la quantificazione dei possibili risparmi derivanti dalle misure e da destinare al riequilibrio dei settori di spesa del Dicastero nel corso dell'esercizio finanziario.
3. L'effettivo conseguimento dei risparmi derivanti dalla realizzazione del piano di cui al comma 2 è sottoposto alla verifica del Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche al fine di garantire l'invarianza sui saldi di finanza pubblica. I risparmi accertati sono destinati all'incremento dei fondi di cui all'articolo 619, anche mediante versamento all'entrata per la quota relativa al primo anno del piano di attuazione.».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-01-28;8#art-14