Art. 1 · Riduzione delle dotazioni organiche complessive dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare

Art. 1

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Riduzione delle dotazioni organiche complessive dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare

In vigore dal 26 feb 2014
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 244, recante delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, e in particolare l', comma 1, lettere c) ed e), l', commi 1 e 2, l', comma 1, lettera e); Visto il codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; Visto il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90; Sentiti il Consiglio centrale di rappresentanza militare e le organizzazioni sindacali del personale civile, per le materie di competenza; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 agosto 2013; Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all' del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in data 19 settembre 2013; Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Ritenuto di non poter accogliere la condizione espressa nel parere della IV Commissione (Difesa) della Camera dei deputati, reso nella seduta del 20 dicembre 2013, riguardante la soppressione della nuova formulazione dell'articolo 911 del codice dell'ordinamento militare, disposta dall', comma 1, lettera a), del presente decreto, in quanto la modifica ivi prevista è intesa ad allineare la disciplina per l'ammissione dei militari ai corsi di dottorato di ricerca con quanto disposto nella medesima materia per tutto il pubblico impiego dall', primo comma, primo periodo, della legge 13 agosto 1984, n. 476, come modificato dall'articolo 19, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non emergendo al riguardo profili di specificità; Ritenuto di non poter accogliere, nei termini in cui è formulata, la condizione espressa nel parere della IV Commissione (Difesa) della Camera dei deputati, reso nella seduta del 20 dicembre 2013, in riferimento all'attuazione delle procedure di mobilità interna previste dall'articolo 2259-ter, comma 3, lettera b), n. 3), del presente decreto, nella parte riguardante la necessaria presentazione della domanda dell'interessato, in quanto tale previsione si porrebbe in contrasto con i principi stabiliti dall'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di gestione delle eccedenze di personale e mobilità collettiva, reputandosi possibile, invece, inserire un passaggio procedimentale che consenta agli interessati di esprimere la propria posizione al riguardo; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 gennaio 2014; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché, per i profili di competenza, con il Ministro della salute e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali; Emana il seguente decreto legislativo: Riduzione delle dotazioni organiche complessive dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare 1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 798 è sostituito dal seguente: «Art. 798 (Dotazioni organiche complessive dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare). - 1. L'entità complessiva delle dotazioni organiche del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare è fissata a 150.000 unità. 2. Ferme restando le dotazioni organiche complessive di ciascuna Forza armata fissate dall'articolo 798-bis, possono essere apportate, senza oneri aggiuntivi, con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, modifiche alle dotazioni organiche delle singole categorie di personale al fine di adeguarne la disponibilità alle effettive esigenze funzionali da soddisfare.»; b) dopo l'articolo 798, è inserito il seguente: «Art. 798-bis (Ripartizione delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare). - 1. La ripartizione delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare è determinata nelle seguenti unità: a) ufficiali: 1) 9.000 dell'Esercito italiano; 2) 4.000 della Marina militare; 3) 5.300 dell'Aeronautica militare; b) sottufficiali: 1) 16.170 dell'Esercito italiano, di cui 1.500 primi marescialli, 4.600 marescialli e 10.070 sergenti; 2) 9.250 della Marina militare, di cui 1.350 primi marescialli, 3.950 marescialli e 3.950 sergenti; 3) 15.250 dell'Aeronautica militare, di cui 1.800 primi marescialli, 5.300 marescialli e 8.150 sergenti; c) volontari: 1) 64.230 dell'Esercito italiano, di cui 41.330 in servizio permanente e 22.900 in ferma prefissata; 2) 13.550 della Marina militare, di cui 7.950 in servizio permanente e 5.600 in ferma prefissata; 3) 13.250 dell'Aeronautica militare, di cui 7.050 in servizio permanente e 6.200 in ferma prefissata. 2. Il totale generale degli organici delle Forze armate è il seguente: a) Esercito italiano: 89.400 unità; b) Marina militare: 26.800 unità; c) Aeronautica militare: 33.800 unità.»; c) all'articolo 803, comma 1: 1) alla lettera b), le parole «dell'Accademia dell'Arma dei carabinieri» sono sostituite dalle seguenti: «delle accademie delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri»; 2) dopo la lettera b), sono inserite le seguenti: «b-bis) la consistenza organica degli allievi delle scuole sottufficiali delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri; b-ter) la consistenza organica degli allievi delle scuole militari.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-01-28;8#art-1