Art. 8
8 / 11Riordino della sanità militare
In vigore dal 26 feb 2014
1. Al libro primo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 187, dopo il comma 1, è aggiunto, infine, il seguente:
«1-bis. Forme di razionale coordinamento coerenti con i criteri interforze tra il Servizio sanitario militare e il Servizio sanitario del Corpo della Guardia di finanza possono essere assicurate, senza nuovi maggiori oneri per la finanza pubblica, mediante la stipula di apposite convenzioni fra il Comando generale della Guardia di finanza e lo Stato maggiore della difesa.»;
b) all'articolo 188, comma 1:
1) alla lettera a), le parole: «dello Stato maggiore della difesa, disciplinata dall'articolo 121 del regolamento», sono sostituite dalle seguenti: «dell'Area tecnico-operativa del Ministero della difesa»;
2) alla lettera b), le parole: «medico legale», sono sostituite dalle seguenti: «medico-legale»;
c) all'articolo 189:
1) alla rubrica le parole: «medico legale», sono sostituite dalle seguenti: «medico-legale»;
2) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il Collegio medico-legale esprime pareri medico-legali ed esegue le visite dirette ordinate o richieste dal Ministero della difesa, dalle sezioni giurisdizionali e di controllo della Corte dei conti, dagli organi della giustizia amministrativa e dalle amministrazioni statali, anche in occasione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.»;
3) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il Collegio medico-legale è articolato in sezioni, fino a un massimo di cinque, di cui non più di due distaccate presso la Corte dei conti, secondo la struttura ordinativa organica definita dallo Stato maggiore della difesa.»;
4) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Del Collegio medico-legale fanno parte ufficiali medici delle Forze armate con particolare qualificazione professionale nelle branche mediche di interesse del Collegio e possono esservi assegnati ufficiali medici o funzionari medici delle Forze di polizia a ordinamento militare o civile con corrispondente qualificazione.»;
5) i commi 4, 5 e 6 sono abrogati;
6) al comma 7 le parole: «o in mancanza di ufficiali medici delle altre categorie richiamate, gli ufficiali medici di cui alle lettere c) e d) del comma 3 possono essere sostituiti, fino a un terzo dell'organico predetto, da medici civili scelti fra docenti universitari o specializzati, particolarmente competenti in medicina legale militare» sono sostituite dalle seguenti: «, i membri del Collegio possono essere scelti, fino a un quarto dell'organico, fra docenti universitari o specializzati, preferibilmente competenti in medicina legale»;
7) dopo il comma 9 è inserito il seguente:
«9-bis. L'interessato può essere assistito durante tutta l'attività davanti al Collegio medico-legale, senza oneri per l'Amministrazione, da un medico di fiducia che non integra la composizione del citato Collegio.»;
8) il comma 10, è sostituito dal seguente:
«10. Per le esigenze di funzionamento del Collegio medico-legale i competenti Ministeri dispongono l'assegnazione di personale adeguato nelle qualifiche e nel numero per l'espletamento delle attività.»;
9) al comma 11:
9.1) alla lettera a) le parole: «, ha sede presso il Ministero della difesa e procede alle visite in appositi locali del Policlinico militare di Roma» sono soppresse;
9.2) dopo la lettera b), è aggiunta, infine, la seguente:
«b-bis) le spese per i locali, gli arredi e per l'approvvigionamento di quanto necessario al funzionamento delle sezioni distaccate sono a carico della Corte dei conti.»;
d) all'articolo 190:
1) alla rubrica le parole: «medico legale», sono sostituite dalle seguenti: «medico-legale»;
2) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il collegio medico-legale è articolato in sezioni e, a richiesta del presidente o di almeno tre membri, si pronuncia in seduta plenaria. Ogni sezione è composta da un presidente e da quattro membri effettivi. Le sezioni possono essere integrate temporaneamente dai membri aggiunti di cui al comma 7 dell'articolo 189. A ciascuna sezione del Collegio medico-legale deve essere assegnato almeno uno specialista in medicina legale e delle assicurazioni.»;
3) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Per la validità delle adunanze del Collegio medico-legale occorre la presenza di almeno la metà dei componenti, oltre il presidente, nelle sedute plenarie, e di due membri effettivi, oltre il presidente, nelle sedute di sezione.»;
4) al comma 3:
4.1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) pareri e visite dirette richieste o ordinate dagli organi o dalle amministrazioni di cui all'articolo 189, comma 1;»;
4.2) la lettera c), è soppressa;
e) all'articolo 191:
1) al comma 2, le parole: «L'autorità preposta alla direzione del settore è nominata», sono sostituite dalle seguenti: «Il Capo di ciascun organo direttivo di cui al comma 1 è nominato»;
2) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il Capo dell'organo direttivo di cui al comma 1, per l'espletamento delle sue attribuzioni, si avvale della struttura ordinativa costituita e organizzata secondo l'ordinamento di ciascuna Forza armata. Nell'ambito di tale struttura ordinativa possono essere istituite una o più commissioni mediche di secondo grado di Forza armata. Ciascuna Commissione è presieduta dal Capo dell'organo direttivo di cui al comma 1 o da un suo delegato.»;
3) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Della Commissione fanno parte, in qualità di membri, due ufficiali superiori medici, nominati dal Capo dell'organo direttivo di cui al comma 1; detti membri sono scelti fra gli ufficiali in servizio presso l'organo di direzione o presso altre strutture sanitarie militari della stessa Forza armata.»;
4) dopo il comma 4 è aggiunto, infine, il seguente:
«4-bis. La Commissione medica di secondo grado di Forza armata esamina le istanze o i ricorsi presentati dagli interessati avverso i giudizi di prima istanza espressi dagli organi sanitari di Forza armata diversi dalle commissioni mediche di cui all'articolo 193. I giudizi della commissione sono definitivi.»;
f) all'articolo 193:
1) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le Commissioni mediche ospedaliere sono costituite presso i Dipartimenti militari di medicina legale.»;
2) al comma 3, secondo periodo, le parole: «il direttore dell'ente sanitario militare», sono sostituite dalle seguenti: «il direttore del Dipartimento militare di medicina legale»;
3) dopo il comma 5 è aggiunto, infine, il seguente:
«5-bis. A richiesta del presidente può intervenire ai lavori della Commissione, con parere consultivo e senza diritto di voto, un ufficiale superiore o un funzionario designato dal comandante del Corpo o capo dell'ufficio, cui appartiene l'interessato.»;
g) all'articolo 194:
1) alla rubrica, dopo la parola: «Commissione» è inserita la seguente: «medica»;
2) prima del comma 1, è inserito il seguente:
«01. Per l'esame dei ricorsi avverso i giudizi sanitari di prima istanza limitatamente all'accertamento della idoneità al servizio di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono istituite una o più Commissioni mediche interforze di seconda istanza.»;
3) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. La Commissione di cui al comma 01 assume la struttura ordinativa organica definita dallo Stato maggiore della difesa ed è composta da un presidente e due ufficiali superiori medici, in qualità di membri.»;
4) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. La Commissione di cui al comma 01:
a) esamina i ricorsi presentati nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del verbale della commissione medica di prima istanza;
b) è composta assicurando la presenza nel collegio di un ufficiale medico o funzionario medico della Forza armata o di polizia a ordinamento militare o civile di appartenenza del ricorrente.»;
5) al comma 3, le parole: «di seconda istanza» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 01»;
h) dopo l'articolo 195 sono inseriti i seguenti:
«Art. 195-bis
Istituti di medicina aerospaziale dell'Aeronautica militare
1. Gli Istituti di medicina aerospaziale dell'Aeronautica militare sono posti alle dipendenze del Capo dell'organo direttivo sanitario dell'Aeronautica militare ai sensi dell'articolo 191 e svolgono le seguenti attività:
a) accertamento dell'idoneità al volo e ai servizi di navigazione aerea del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile, del Corpo dei vigili del fuoco, nonché degli aspiranti al conseguimento di licenze e attestati aeronautici;
b) effettuazione dei controlli ordinari e straordinari sul mantenimento dell'idoneità al volo ed ai servizi di navigazione aerea del personale di cui alla lettera a), nonché dei titolari di licenze e attestati aeronautici;
c) accertamenti sanitari o medico-legali disposti dall'organo direttivo sanitario dell'Aeronautica militare ovvero previsti nella normativa vigente.
2. Gli Istituti di medicina aerospaziale possono esprimere altresì, secondo le indicazioni delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento militare o civile, e del Corpo dei vigili del fuoco, i giudizi di idoneità al servizio militare o al servizio d'istituto per il personale sottoposto all'accertamento dell'idoneità di cui al comma 1, lettera a). In tali casi, ai fini dell'espressione del giudizio, sono preventivamente acquisite anche le valutazioni di un ufficiale medico o funzionario medico della Forza armata o di polizia a ordinamento militare o civile di appartenenza dell'interessato, ovvero, del Corpo dei vigili del fuoco.
3. Con direttiva tecnica dell'organo direttivo sanitario dell'Aeronautica militare sono stabilite la periodicità e le modalità tecniche con le quali il personale delle Forze armate deve essere sottoposto alle visite mediche per l'accertamento del mantenimento dell'idoneità al volo e ai servizi di navigazione aerea.
Art. 195-ter
Commissione sanitaria d'appello
1. La Commissione sanitaria d'appello, posta alle dipendenze dell'organo direttivo sanitario dell'Aeronautica militare, esamina i ricorsi presentati dal personale delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, del Corpo dei vigili del fuoco, nonché dagli iscritti al fondo di previdenza del personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea avverso i giudizi sanitari di prima istanza espressi dagli Istituti di medicina aerospaziale dell'Aeronautica militare in sede di selezione e certificazione dell'idoneità al volo e ai servizi di navigazione aerea di cui all'articolo 195-bis, comma 1, lettere a) e b), ferme restando le competenze della Commissione medica d'appello di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566 e all' del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44. I ricorsi devono essere presentati nel termine di 30 giorni dalla comunicazione del verbale dell'Istituto di medicina aerospaziale dell'Aeronautica militare.
2. La Commissione sanitaria d'appello è presieduta dal Capo dell'organo direttivo sanitario dell'Aeronautica militare e ne fanno parte due ufficiali superiori medici nominati dal Capo dell'organo direttivo.
3. Secondo le indicazioni delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare o civile e del Corpo dei vigili del fuoco la Commissione sanitaria di appello può pronunciarsi, altresì, sui ricorsi presentati dal personale avverso i giudizi di idoneità al servizio militare e al servizio di istituto espressi dall'organo di cui all'articolo 195-bis.
4. La Commissione sanitaria d'appello visita e giudica collegialmente, redigendo apposito verbale di visita nel quale formula un giudizio definitivo.
5. Allorchè esprime i giudizi di cui al comma 3, la Commissione sanitaria di appello è composta assicurando la presenza nel collegio, in qualità di membro, di un ufficiale medico o funzionario medico della Forza armata o di polizia a ordinamento militare o civile di appartenenza del ricorrente, ovvero, del Corpo dei vigili del fuoco. La Commissione, quando esamina i ricorsi degli iscritti al fondo di previdenza del personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea, è integrata da un medico designato dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile.
6. L'interessato può essere assistito durante la visita, senza oneri per l'Amministrazione, da un medico di fiducia che non integra la composizione della Commissione.
7. La Commissione sanitaria d'appello, per esigenze legate alla complessità dell'accertamento sanitario, può richiedere la partecipazione alla visita, per un parere consultivo e senza diritto al voto, di un medico specialista appartenente al Corpo sanitario aeronautico che non ha partecipato all'emissione del giudizio sanitario di prima istanza.»;
i) all'articolo 199, comma 2, le parole: «ai direttori di ospedali», sono sostituite dalle seguenti: «ai direttori delle strutture sanitarie di cui all'articolo 195»;
l) all'articolo 200:
1) alla rubrica, le parole: «medico-fiscali», sono sostituite dalle seguenti: «medico-legali»;
2) al comma 1, alinea le parole: «medico-fiscali», sono sostituite dalle seguenti: «medico-legali»;
3) al comma 2, le parole: «medico legale», sono sostituite dalle seguenti: «di medicina aerospaziale»;
m) all'articolo 201:
1) alla rubrica, le parole: «medico-fiscali», sono sostituite dalle seguenti: «medico-legali»;
2) al comma 1:
2.1) all'alinea la parola: «fiscali» è sostituita dalle seguenti: «medico legali»;
2.2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) presso le infermerie di corpo ovvero ogni altro ente militare, purchè provvisto di idonei gabinetti medici e dei necessari mezzi di indagine e non si tratti di visite collegiali;»;
2.3) alla lettera d), la parola: «legale», è sostituita dalla seguente: «aerospaziale»;
n) all'articolo 210:
1) alla rubrica dopo le parole: «personale medico» sono aggiunte, infine, le seguenti: «e paramedico»;
2) dopo il comma 1, è aggiunto, infine, il seguente:
«1-bis. L'autorità sanitaria militare da cui dipende l'organizzazione e il funzionamento di ciascuna struttura sanitaria, senza nuovi maggiori oneri per la finanza pubblica e compatibilmente con le esigenze funzionali e di servizio, riconosce al personale medico e paramedico che vi opera e ne faccia richiesta, la facoltà di esercitare attività libero-professionali nell'ambito della struttura sanitaria stessa. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lett. b) della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro il 30 settembre 2014, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri della salute, per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri, le modalità e i limiti per l'esercizio delle attività libero-professionali nell'ambito delle strutture sanitarie militari, anche apportando le necessarie modifiche al regolamento di cui all', comma 3.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-01-28;7#art-8