Art. 7 · Revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo dell'Aeronautica militare

Art. 7

7 / 11

Revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo dell'Aeronautica militare

In vigore dal 26 feb 2014
1. Al libro nono del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l'articolo 2188-ter è inserito il seguente: «Art. 2188-quater Disposizioni transitorie in materia di provvedimenti di soppressione e di riconfigurazione di comandi, enti e altre strutture ordinative dell'Aeronautica militare 1. Ai fini del conseguimento, in concorso con i provvedimenti ordinativi di cui agli articoli 2188-bis e 2188-ter, della contrazione strutturale complessiva non inferiore al 30% imposta dall', comma 1, lettera b), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, nonché per il raggiungimento degli assetti ordinamentali dell'Aeronautica militare di cui agli articoli dal 139 al 154, sono adottati ai sensi dell', comma 3, sentite, per le materie di competenza, le organizzazioni sindacali rappresentative, i provvedimenti di soppressione, ovvero di riconfigurazione, di comandi, enti e altre strutture ordinative di Forza armata, rispettivamente specificati nelle lettere a) e b), secondo la tempistica affianco di ciascuno di essi indicata: a) provvedimenti di soppressione: 1) 50° Stormo con sede a Piacenza, entro il 31 dicembre 2015; 2) Distaccamento Aeroportuale con sede a Elmas (CA), entro il 31 dicembre 2015; b) provvedimenti di riconfigurazione: 1) il Comando logistico, entro il 31 marzo 2014, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale; 2) l'Ispettorato per la sicurezza del volo con sede a Roma, entro il 31 marzo 2014, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale; 3) il 41° Stormo con sede a Sigonella (CT), entro il 31 marzo 2014, è riconfigurato in ragione dei compiti / funzioni da assolvere in area operativa; 4) il Distaccamento Aeroportuale con sede a Pantelleria (TP), entro il 31 marzo 2014, è riconfigurato è razionalizzato nelle strutture e relativi organici; 5) il Distaccamento Aeroportuale di Brindisi, entro il 31 marzo 2014, è riconfigurato in ragione dei compiti / funzioni da assolvere; 6) il 9° Stormo con sede a Grazzanise (CE), entro il 31 dicembre 2014, è riconfigurato per assumere le funzioni aggiuntive di Quartier Generale Interforze a favore degli assetti NATO co ubicati; 7) la Direzione di Amministrazione con sede a Bari, entro il 31 dicembre 2015, è riconfigurata in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale, ed è ricollocata a Roma; 8) Scuola Volontari di truppa dell'Aeronautica militare con sede a Taranto, entro il 31 dicembre 2015, è riconfigurata in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale. 2. Gli ulteriori provvedimenti ordinativi di soppressione o riconfigurazione di strutture di Forza armata non direttamente disciplinate nel codice o nel regolamento, nonché le altre soppressioni o riconfigurazioni consequenziali all'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1, lettere a) e b), sono adottati, per quanto di rispettiva competenza e nell'esercizio della propria ordinaria potestà ordinativa, previa informativa, per le materie di competenza, alle organizzazioni sindacali rappresentative, dal Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare, nell'ambito delle direttive del Capo di Stato maggiore della difesa, e concorrono, unitamente a quelli di cui al comma 1, al conseguimento della contrazione strutturale complessiva non inferiore al 30%.». 2. Al libro primo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 146: 1) al comma 2, lettera e), le parole: «di truppa» sono soppresse; 2) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Le sedi, l'ordinamento e le funzioni dei comandi e degli enti di cui al comma 1, sono definiti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-01-28;7#art-7