Art. 3
3 / 11Riordino dell'area formativa e addestrativa
In vigore dal 26 feb 2014
1. Al libro primo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 215, al comma 1:
1) all'alinea, dopo le parole: «disposizioni relative» sono inserite le seguenti: «alle sedi»;
2) alla lettera b), le parole: « e previo parere del Capo di stato maggiore della difesa» sono soppresse.
2. Al libro quarto del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica del titolo III, del libro quarto, sono aggiunte, infine, le parole: «e addestramento»;
b) l'articolo 715 è sostituito dal seguente:
«Art. 715
Formazione e addestramento
1. La formazione, iniziale o di base se riferita al complesso delle attività formative svolte al fine dell'immissione o della stabilizzazione in ruolo del militare ovvero successiva o permanente, è il complesso delle attività con cui si educano, si migliorano e si indirizzano le risorse umane attraverso la preparazione culturale, etica, morale e tecnico professionale orientata all'acquisizione di competenze che consentono al singolo militare di svolgere adeguatamente il proprio ruolo professionale. Questo processo si realizza attraverso la maturazione delle caratteristiche personali e la creazione di competenze.
2. L'addestramento è il processo attraverso il quale si sviluppano negli individui, organi di staff, Comandi e Unità, le abilità e le capacità di assolvere specifici compiti e funzioni, in specifici ambienti operativi per il tramite di esercitazioni, collettive e individuali, nonché di attività di abilitazione, qualificazione e specializzazione condotte ai fini dell'assolvimento dei compiti istituzionalmente assegnati alle Forze armate e allo sviluppo, mantenimento e miglioramento della prontezza operativa desiderata.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-01-28;7#art-3