Art. 10
10 / 11Modifiche meramente terminologiche ovvero di adeguamento a normativa sopravvenuta
In vigore dal 26 feb 2014
1. Al libro primo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all', comma 1, le parole: «di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2005, n. 93» sono soppresse;
b) all'articolo 22, comma 1, lettera c-bis), n. 2), dopo le parole: «l'esecuzione dell'attività» sono aggiunte, infine, le seguenti: «, anche ai sensi degli articoli 91, comma 2-bis e 104, comma 4-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dell', comma 2, della legge 1° ottobre 2012, n. 177»;
c) all'articolo 31, comma 1, le parole: «svolte dai Comandi regione militare e aerea, dai Comandi in capo dei dipartimenti militari marittimi e dai Comandi militari marittimi autonomi» sono sostituite dalle seguenti: «territoriali e presidiarie svolte dai Comandi interregionali e Comandi militari autonomi dell'Esercito, dai Comandi marittimi della Marina militare e dai Comandi di regione aerea»;
d) all'articolo 33, al comma 1:
1) alla lettera b) dopo le parole: «direzioni generali», sono aggiunte, infine, le seguenti: «e direzioni del Segretariato generale»;
2) alla lettera d) le parole: «adozione dei provvedimenti» sono sostituite dalle seguenti: «adozione dei decreti»;
3) dopo la lettera d), è aggiunta, infine, la seguente:
«d-bis) determinano i profili di impiego del personale militare della rispettiva Forza armata, in riferimento a ciascun ruolo, al fine di evitare duplicazioni di compiti e funzioni, ferme restando le attribuzioni del Capo di stato maggiore della difesa.»;
e) all'articolo 95, comma 3:
1) alla lettera a), le parole: «militare della Capitale» sono sostituite dalle seguenti: «per il territorio»;
2) alla lettera b), le parole: «militare marittimo autonomo della Capitale» sono sostituite dalle seguenti: «marittimo Capitale»;
f) all'articolo 97, comma 3, le parole: «in consegna al Comandante generale, è custodita dalla Legione allievi carabinieri di Roma» sono sostituite dalle seguenti: «è custodita nell'Ufficio del Comandante generale»;
g) all'articolo 119, comma 1, lettera d), le parole: «dipartimenti e i comandi militari marittimi autonomi» sono sostituite dalle seguenti: «comandi marittimi»;
h) all'articolo 132:
1) al comma 2, lettera a), numero 4) le parole: «degli Alti comandi periferici della Marina militare» sono sostituite dalle seguenti: «dei Comandi marittimi»;
2) al comma 3 le parole: «in capo di dipartimento militare marittimo e dai Comandi militari marittimi autonomi di zona» sono sostituite dalle seguenti: «marittimi competenti per territorio»;
i) all'articolo 150:
1) al comma 1:
1.1) all'alinea, le parole: «d'aeronautica», sono sostituite dalle seguenti: «dell'Aeronautica»;
1.2) alla lettera a), dopo le parole: «l'idoneità al volo», sono inserite le seguenti: «e ai servizi di navigazione aerea»;
2) al comma 2, lettera a), le parole: «medico legali», sono sostituite dalle seguenti: «di medicina aerospaziale»;
l) all'articolo 165, comma 4, le parole: «è presidente della commissione per l'espressione del» sono sostituite dalle seguenti: «esprime in maniera motivata il».
2. Al libro secondo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 237, commi 2, 5 e 6, le parole: «della regione militare», ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente: «interregionale»;
b) all'articolo 251, comma 3, le parole: «competenti dirigenti dei» sono soppresse;
c) agli articoli 254, commi 1 e 2, le parole: «in guerra» sono soppresse;
d) all'articolo 266:
1) al comma 1, le parole: «in guerra» sono soppresse;
2) al comma 4, le parole: «l'ufficio centrale per la cura e per le onoranze dei Caduti in guerra» sono sostituite dalle seguenti: «il Commissariato generale per le onoranze ai Caduti»;
e) all'articolo 267, comma 5, le parole: «dell'ufficio centrale per la cura e per le onoranze dei Caduti in guerra» sono sostituite dalle seguenti: «del Commissariato generale per le onoranze ai Caduti»;
f) all'articolo 280, comma 2, le parole: «comandi in capo di dipartimento militari marittimi, dai comandi militari marittimi» sono sostituite dalle seguenti: «Comandi marittimi»;
g) all'articolo 322, comma 9, le parole: «di regione o del Comandante in capo di dipartimento militare marittimo» sono sostituite dalle seguenti: «o del Comandante marittimo»;
h) all'articolo 323:
1) al comma 1, le parole: «di regione o il Comandante in capo di dipartimento militare marittimo» sono sostituite dalle seguenti: «o il Comandante marittimo»;
2) al comma 2, le parole: «di regione, al Comandante in capo di dipartimento militare marittimo » sono sostituite dalle seguenti: «, al Comandante marittimo».
3. Al libro terzo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 534:
1) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «disposizioni attuative» sono inserite le seguenti: «di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2012, n. 236,»;
2) al comma 2, dopo le parole: «disposizioni attuative» sono inserite le seguenti: «di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 49,»;
b) all'articolo 556:
1) al comma 1, le parole: «all'articolo 24, comma 1, lettere a), c), d), e) ed f), ivi compresi gli oneri di funzionamento e gli eventuali compensi per i componenti, in qualunque forma erogati e comunque denominati,» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 24, comma 1, lettera a) e 24-bis, ivi compresi gli oneri di funzionamento,»;
2) al comma 2, dopo le parole: «n. 133» sono aggiunte, infine, le seguenti: «e 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»;
c) l'articolo 557 è abrogato;
d) all'articolo 567, comma 1, le parole: «in guerra» sono soppresse.
4. Al libro quarto del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1408, comma 2, le parole: «Consiglio dell'Ordine alla Commissione prevista dall'articolo 1426» sono sostituite dalle seguenti: «parere del Consiglio dell'Ordine a quello previsto dall'articolo 1426»;
b) l'articolo 1418 è sostituito dal seguente:
«Art. 1418
Parere in materia di ricompense al valor militare
1. La proposta da parte del Ministro competente, deve essere preceduta dal parere del Capo di Stato maggiore della difesa per il personale delle Forze armate, ovvero del Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza per gli appartenenti al medesimo Corpo, i quali si pronunciano sulla convenienza della concessione e sul grado della decorazione da conferire.»;
c) all'articolo 1426, comma 1, le parole: «parere dell'apposita Commissione, di cui all'articolo 85 del regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «Capo di stato maggiore della difesa per il personale delle Forze armate, ovvero il Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza per gli appartenenti al medesimo Corpo»;
d) all'articolo 1431, comma 1, le parole: «sentita, quando si tratta di medaglia o di croce al valor militare, la Commissione di cui all'articolo 85 del regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «sentito il Capo di stato maggiore della difesa per il personale delle Forze armate, ovvero il Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza per gli appartenenti al medesimo Corpo»;
e) l'articolo 1445 è sostituito dal seguente:
«Art. 1445
Ricompense al valore o al merito di Forza armata
1. Il parere sulla concessione delle ricompense al valore o al merito di Forza armata è espresso dal rispettivo Capo di stato maggiore ovvero dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, all'atto dell'inoltro della relativa proposta, secondo le modalità di cui all'articolo 86 del regolamento.
2. Se i Capi di stato maggiore di Forza armata o il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri non riscontrano nell'azione compiuta gli estremi di cui ai precedenti articoli 1434, 1435, 1437, 1438, 1439, comma 2, 1440, 1442 e 1443, ove comunque si tratta di atti di coraggio, può proporre l'invio dei documenti relativi al Ministero dell'interno per l'eventuale concessione di ricompense al valore o al merito civile.»;
f) all'articolo 1448, il comma 3, è sostituito dal seguente:
«3. Sull'opposizione di cui al comma 2, il Ministro della difesa decide in via definitiva, previo parere del rispettivo Capo di stato maggiore di Forza armata o del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, che si esprimono secondo le modalità di cui all'articolo 86 del regolamento.»;
g) all'articolo 1494, comma 1, le parole: «sentito il Comitato consultivo del Capo di stato maggiore della difesa e del Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza per l'inserimento del personale militare volontario femminile nelle Forze armate e nel Corpo della Guardia di finanza, dal Ministro della difesa,» sono sostituite dalle seguenti: «dal Ministro della difesa, sentito il Consiglio interforze sulla prospettiva di genere,».
5. Al libro nono del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2266, comma 1, le parole: «di regione militare» sono sostituite dalla seguente: «interregionale».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-01-28;7#art-10