Art. 98 · Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898
Titolo III

Art. 98

98 / 108

Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898

In vigore dal 7 feb 2014
1. Alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all' il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Nel ricorso deve essere indicata l'esistenza di figli di entrambi i coniugi."; nel comma 8, le parole da "qualora lo ritenga" fino a: "i figli minori" sono sostituite dalle seguenti: "disposto l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento"; b) all', comma 1, le parole: "147 e 148" sono sostituite dalle seguenti: "315-bis e 316-bis "; il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il Tribunale che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio applica, riguardo ai figli, le disposizioni contenute nel capo II, del titolo IX, del libro primo, del codice civile."; i commi 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 e 12 sono abrogati; nel comma 7, la parola: "potestà" è sostituita dalle seguenti: "responsabilità genitoriale"; c) all', la parola: "naturale" è sostituita dalle seguenti: "nato fuori del matrimonio".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-12-28;154#art-98