Art. 77 · Modifiche all'articolo 567 del codice civile
Titolo I

Art. 77

77 / 108

Modifiche all'articolo 567 del codice civile

In vigore dal 7 feb 2014
1. All'articolo 567 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica è sostituita dalla seguente "Successione dei figli adottivi"; b) il primo comma è sostituito dal seguente: "Ai figli sono equiparati gli adottivi".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-12-28;154#art-77