Titolo I
Art. 77
77 / 108Modifiche all'articolo 567 del codice civile
In vigore dal 7 feb 2014
1. All'articolo 567 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente "Successione dei figli adottivi";
b) il primo comma è sostituito dal seguente: "Ai figli sono equiparati gli adottivi".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-12-28;154#art-77