Titolo I
Art. 70
70 / 108Modifiche all'articolo 536 del codice civile
In vigore dal 7 feb 2014
1. All'articolo 536 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma le parole: "i figli legittimi, i figli naturali, gli ascendenti legittimi" sono sostituite dalle seguenti: "i figli, gli ascendenti";
b) al secondo comma le parole: "legittimi" e "i legittimati e" sono soppresse;
c) al terzo comma le parole: "legittimi o naturali" ovunque presenti sono soppresse.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-12-28;154#art-70