Art. 70 · Modifiche all'articolo 536 del codice civile
Titolo I

Art. 70

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Modifiche all'articolo 536 del codice civile

In vigore dal 7 feb 2014
1. All'articolo 536 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma le parole: "i figli legittimi, i figli naturali, gli ascendenti legittimi" sono sostituite dalle seguenti: "i figli, gli ascendenti"; b) al secondo comma le parole: "legittimi" e "i legittimati e" sono soppresse; c) al terzo comma le parole: "legittimi o naturali" ovunque presenti sono soppresse.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-12-28;154#art-70