Titolo I
Art. 41
41 / 108Modifiche all'articolo 317 del codice civile
In vigore dal 7 feb 2014
1. All'articolo 317 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma la parola: "potestà" è sostituita dalle seguenti: "responsabilità genitoriale";
b) il secondo comma è sostituito dal seguente: "La responsabilità genitoriale di entrambi i genitori non cessa a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio; il suo esercizio, in tali casi, è regolato dal capo II del presente titolo.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-12-28;154#art-41