Art. 41 · Modifiche all'articolo 317 del codice civile
Titolo I

Art. 41

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Modifiche all'articolo 317 del codice civile

In vigore dal 7 feb 2014
1. All'articolo 317 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma la parola: "potestà" è sostituita dalle seguenti: "responsabilità genitoriale"; b) il secondo comma è sostituito dal seguente: "La responsabilità genitoriale di entrambi i genitori non cessa a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio; il suo esercizio, in tali casi, è regolato dal capo II del presente titolo.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-12-28;154#art-41