Titolo I
Art. 26
26 / 108Modifiche all'articolo 255 del codice civile
In vigore dal 7 feb 2014
1. All'articolo 255 del codice civile le parole: "legittimi e dei suoi figli naturali riconosciuti" sono soppresse.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-12-28;154#art-26