Art. 20 · Modifiche all'articolo 248 del codice civile
Titolo I

Art. 20

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Modifiche all'articolo 248 del codice civile

In vigore dal 7 feb 2014
1. All'articolo 248 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Legittimazione all'azione di contestazione dello stato di figlio. Imprescrittibilità."; b) il primo comma è sostituito dal seguente: "L'azione di contestazione dello stato di figlio spetta a chi dall'atto di nascita del figlio risulti suo genitore e a chiunque vi abbia interesse."; c) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente: "Si applicano il sesto comma dell'articolo 244 e il secondo comma dell'articolo 245.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-12-28;154#art-20