Art. 17 · Articolo 243-bis del codice civile
Titolo I

Art. 17

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Articolo 243-bis del codice civile

In vigore dal 7 feb 2014
1. Dopo l'articolo 243 del codice civile è inserito il seguente: "Art. 243-bis. Disconoscimento di paternità L'azione di disconoscimento di paternità del figlio nato nel matrimonio può essere esercitata dal marito, dalla madre e dal figlio medesimo. Chi esercita l'azione è ammesso a provare che non sussiste rapporto di filiazione tra il figlio e il presunto padre. La sola dichiarazione della madre non esclude la paternità.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-12-28;154#art-17