Titolo I
Art. 13
13 / 108Modifiche all'articolo 238 del codice civile
In vigore dal 7 feb 2014
1. All'articolo 238 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Irreclamabilità di uno stato di figlio contrario a quello attribuito dall'atto di nascita";
b) al primo comma le parole: "233, 234, 235 e 239" sono sostituite dalle seguenti: "234, 239, 240 e 244";
c) il secondo comma è abrogato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-12-28;154#art-13