Art. 13 · Modifiche all'articolo 238 del codice civile
Titolo I

Art. 13

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Modifiche all'articolo 238 del codice civile

In vigore dal 7 feb 2014
1. All'articolo 238 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Irreclamabilità di uno stato di figlio contrario a quello attribuito dall'atto di nascita"; b) al primo comma le parole: "233, 234, 235 e 239" sono sostituite dalle seguenti: "234, 239, 240 e 244"; c) il secondo comma è abrogato.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-12-28;154#art-13