Art. 4 · Violazioni riguardanti le procedure di stordimento

Art. 4

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Violazioni riguardanti le procedure di stordimento

In vigore dal 5 dic 2013
1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che viola le disposizioni di cui all', paragrafo 1, del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000 euro a 6.000 euro. La sanzione non si applica nel caso di utilizzo di particolari metodi di macellazione prescritti da riti religiosi, a condizione che la macellazione abbia luogo in un macello. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che, nel caso di macellazione di animali sottoposti a particolari metodi di macellazione prescritti da riti religiosi, non comunica all'autorità sanitaria veterinaria territorialmente competente, per il successivo inoltro al Ministero della salute, di rispettare le condizioni previste dall', paragrafo 2, del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 1.000 euro a 3.000 euro. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che viola le disposizioni di cui all', paragrafo 1, del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 1.000 euro a 3.000 euro. 4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che, in violazione dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), del regolamento non ottempera alla richiesta del Servizio veterinario della Azienda sanitaria locale territorialmente competente per l'aumento della frequenza dei controlli di cui all' del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 300 euro a 700 euro.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-11-06;131#art-4