Art. 2 · Autorità competente e procedimento di applicazione delle sanzioni

Art. 2

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Autorità competente e procedimento di applicazione delle sanzioni

In vigore dal 5 dic 2013
Autorità competente e procedimento di applicazione delle sanzioni 1. Le Autorità competenti incaricate di garantire il rispetto delle norme del regolamento, nonché all'accertamento ed alla irrogazione delle sanzioni previste dal presente decreto sono il Ministero della salute, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le Aziende unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze. 2. Ai fini dell'accertamento e dell'irrogazione delle sanzioni previste dal presente decreto, si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. 3. Fatto salvo quanto previsto al successivo , comma 1, nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al presente decreto la sanzione amministrativa pecuniaria per la fattispecie violata è aumentata fino alla metà ed è disposta la sospensione dell'attività da uno a tre mesi.
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