Art. 15
15 / 15Disposizioni transitorie e finali
In vigore dal 5 dic 2013
1. Fino all'8 dicembre 2019, l', comma 1, si applica esclusivamente ai nuovi macelli o a qualsiasi nuova configurazione, costruzione o attrezzatura che non sono entrati in funzione prima del 1° gennaio 2013.
2. Sono abrogate le disposizioni del decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333, recante l'attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento, come modificato dalla legge 21 dicembre 1999, n. 526, fatte salve le disposizioni di cui all'allegato A, parte I, paragrafo 1, e parte II, paragrafi 1, 3, seconda frase, 6, 7, 8, 9, prima frase, e di cui all'allegato C, parte II, paragrafi 3.A.2), 3.B.1), 3.B.2), 3.B.4), 4.2) e 4.3), la cui abrogazione è stabilita dal 9 dicembre 2019.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 6 novembre 2013
NAPOLITANO
Letta, Presidente del Consiglio dei ministri
Moavero Milanesi, Ministro per gli affari europei
Cancellieri, Ministro della giustizia
Lorenzin, Ministro della salute
Saccomanni, Ministro dell'economia e delle finanze
Zanonato, Ministro dello sviluppo economico
De Girolamo, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Delrio, Ministro per gli affari regionali e le autonomie
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-11-06;131#art-15