Art. 6 · Disposizioni finali

Art. 6

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Disposizioni finali

In vigore dal 1 gen 2015
1. Entro il 31 dicembre 2015 le armi da fuoco per uso scenico di cui all'articolo 22 della legge 18 aprile 1975, n. 110, nonché le armi, anche da sparo, ad aria compressa o gas compresso destinate al lancio di capsule sferiche marcatrici, di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, e all', comma 2, della legge 25 marzo 1986, n. 85, devono essere sottoposte, a spese dell'interessato, a verifica del Banco nazionale di prova. 2. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto i soggetti detentori di armi, nelle more dell'adozione del decreto del Ministro della salute di cui all', comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, devono produrre il certificato medico per il rilascio del nulla osta all'acquisto di armi comuni da fuoco previsto dall'articolo 35, settimo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, salvo che non sia stato già prodotto nei sei anni antecedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Decorsi i diciotto mesi è sempre possibile la presentazione del certificato nei 30 giorni successivi al ricevimento della diffida da parte dell'ufficio di pubblica sicurezza competente. 3. Le armi prodotte, assemblate o introdotte nel territorio dello Stato, autorizzate dalle competenti autorità di pubblica sicurezza ovvero sottoposte ad accertamento del Banco nazionale di prova ai sensi dell'articolo 11, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, continuano ad essere legittimamente detenute e ne è consentita, senza obbligo di conformazione alle prescrizioni sul limite dei colpi, la cessione a terzi a qualunque titolo nel termine massimo di 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 29 settembre 2013 NAPOLITANO Letta, Presidente del Consiglio dei ministri Moavero Milanesi, Ministro per gli affari europei Alfano, Ministro dell'interno Bonino, Ministro degli affari esteri Cancellieri, Ministro della giustizia Saccomanni, Ministro dell'economia e delle finanze Zanonato, Ministro dello sviluppo economico Mauro, Ministro della difesa Lorenzin, Ministro della salute D'Alia, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-09-29;121#art-6