Art. 2 · Definizioni

Art. 2

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Definizioni

In vigore dal 12 ott 2013
1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all' del regolamento. Si applicano inoltre le seguenti ulteriori definizioni: a) 'impresa che gestisce apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d'aria o pompe di calore, ovvero sistemi di protezione antincendio che contengono sostanze controllatè: persona fisica o giuridica proprietaria dell'apparecchiatura o dell'impianto ovvero delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità dell'esercizio e della manutenzione dell'apparecchiatura o dell'impianto; b) 'contenitorè: contenitore utilizzato per il trasporto o lo stoccaggio delle sostanze controllate; c) 'contenitori non riutilizzabilì: rientrano in tale categoria i contenitori progettati per non essere riutilizzati o ricaricati.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-09-13;108#art-2