Art. 17 · Procedimento di applicazione delle sanzioni

Art. 17

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Procedimento di applicazione delle sanzioni

In vigore dal 12 ott 2013
Procedimento di applicazione delle sanzioni 1. Le attività di vigilanza e di accertamento relative al rispetto degli obblighi per i quali sono previste dal presente decreto sanzioni amministrative sono esercitate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dalle regioni che a tal fine si avvalgono, rispettivamente, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA), e dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nell'ambito delle rispettive competenze, fatto salvo quanto previsto all', comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 novembre 2010, n. 242. 2. Ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto, si applicano le disposizioni dell', comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. 3. È disposto il sequestro amministrativo, a carico del trasgressore, della sostanza controllata o in quanto contenuta in un prodotto o apparecchiatura in violazione delle disposizioni del regolamento secondo le prescrizioni del presente decreto. 4. La sostanza controllata in quanto tale o in quanto contenuta in un prodotto o apparecchiatura, sequestrata in violazione delle disposizioni del regolamento secondo le prescrizioni del presente decreto, deve essere distrutta a cura e comunque a spese del trasgressore. 5. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all' della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
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