Art. 14 · Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 23 del regolamento in materia di fughe ed emissioni di sostanze controllate

Art. 14

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Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 23 del regolamento in materia di fughe ed emissioni di sostanze controllate

In vigore dal 12 ott 2013
1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'impresa che non adotta le tecnologie disponibili e le migliori pratiche per ridurre al minimo le fughe o le emissioni di sostanze controllate o altre misure adottate ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'impresa che gestisce apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria o pompe di calore o sistemi di protezione antincendio contenenti sostanze controllate, di cui all', punto 4), del regolamento, senza adempiere agli obblighi di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'impresa che gestisce apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria o pompe di calore o sistemi di protezione antincendio contenenti sostanze controllate, di cui all', punto 4), del regolamento e che non tiene il registro ovvero riporta informazioni inesatte, incomplete e comunque non conformi a quanto previsto all'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 18.000 euro. 4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'impresa che, nelle more della conclusione degli accordi di programma di cui all', comma 5, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, così come modificata dalla legge 16 giugno 1997, n. 179, svolge le attività di cui al comma 2, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 150.000 euro. 5. Salvo che il fatto costituisca reato, l'impresa che utilizza sostanze controllate, di cui all', punto 4), del regolamento, come materia prima o agente di fabbricazione senza adottare le tecnologie disponibili e le migliori pratiche per ridurre al minimo le fughe o le emissioni di sostanze controllate o altre misure adottate ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 5, del regolamento, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro. 6. Alla medesima sanzione amministrativa di cui al comma 4 è soggetto, l'impresa che durante la fabbricazione di altri prodotti chimici, non adotta le tecnologie disponibili e le migliori pratiche per ridurre al minimo le fughe o le emissioni di sostanze controllate o altre misure adottate ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 6, del regolamento.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-09-13;108#art-14