Art. 13 · Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 22 del regolamento in materia di recupero e distruzione delle sostanze controllate usate

Art. 13

13 / 19

Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 22 del regolamento in materia di recupero e distruzione delle sostanze controllate usate

In vigore dal 12 ott 2013
1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'impresa che non recupera le sostanze controllate, di cui all', punto 4), del regolamento, durante le operazioni di manutenzione, assistenza o smantellamento di prodotti ed apparecchiature di cui all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento, nonché di quelli stabiliti dalla Commissione europea ai sensi del paragrafo 4, commi 2 e 3, dello stesso articolo del regolamento, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 150.000 euro. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua la distruzione di sostanze controllate, di cui all', punto 4), del regolamento, e di prodotti che contengono tali sostanze, tramite tecnologie differenti da quelle previste dall'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 150.000 euro. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'impresa che, nelle more della conclusione degli Accordi di Programma di cui all', comma 5, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, così come modificata dalla legge 16 giugno 1997, n. 179, effettua il recupero, il riciclo, la rigenerazione e la distruzione delle sostanze controllate, di cui all', punto 4), del regolamento, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 150.000 euro.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-09-13;108#art-13