Art. 1 · Campo di applicazione

Art. 1

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Campo di applicazione

In vigore dal 12 ott 2013
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed in particolare l'; Vista la legge 15 dicembre 2011, n. 217, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010, ed in particolare l'; Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, recante modifiche al sistema penale; Visto il regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, come modificato dal regolamento (UE) n. 744/2010 della Commissione, del 18 agosto 2010, ed in particolare l'articolo 29; Visto il regolamento (UE) n. 291/2011 della Commissione, del 24 marzo 2011, sugli usi essenziali di sostanze controllate e diverse dagli idroclorofluorocarburi per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi nell'Unione a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono; Vista la decisione della Commissione del 18 giugno 2010 riguardante l'uso di sostanze controllate come agenti di fabbricazione di cui all', paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio; Vista la legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico, come modificata dalla legge 16 giugno 1997, n. 179; Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 3 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 25 ottobre 2001, recante misure per il recupero, riciclo, rigenerazione e distruzione degli 'halon', come modificato dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 20 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2006; Visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, e successive modificazioni; Visto l', commi 57, 58 e 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che istituisce presso gli uffici dell'Agenzia delle dogane lo sportello unico doganale, per semplificare le operazioni di importazione ed esportazione e per concentrare i termini delle attività istruttorie, anche di competenza di amministrazioni diverse, connesse alle predette operazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 novembre 2012, n. 242, recante definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi che concorrono all'assolvimento delle operazioni doganali di importazione ed esportazione; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 febbraio 2013; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 luglio 2013; Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; Emana il seguente decreto legislativo: Campo di applicazione 1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, e successive modificazioni, di seguito denominato 'regolamentò.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-09-13;108#art-1