Art. 6
6 / 6Norma finanziaria
In vigore dal 26 apr 2013
1. Alle minori entrate recate dal presente provvedimento, pari a 130.000 euro annui a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante utilizzo del fondo istituito, ai sensi dell', comma 298, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 marzo 2013
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Gnudi, Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport
Ornaghi, Ministro per i beni e le attività culturali
Grilli, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Severino
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-18;36#art-6