Art. 4 · Conservazione, fruizione e valorizzazione

Art. 4

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Conservazione, fruizione e valorizzazione

In vigore dal 26 apr 2013
1. Dalla data del verbale di consegna del bene l'ente al quale è trasferito il bene di cui all', comma 1, si impegna ad assicurare e sostenere la conservazione del bene e a favorirne la pubblica fruizione e valorizzazione in conformità alla normativa di tutela.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-18;36#art-4