Capo V
Art. 42
51 / 62Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente.
In vigore dal 23 giu 2016
1. Le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie costituite in base alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, o a provvedimenti legislativi di urgenza, pubblicano:
a) i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti;
b) i termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari;
c) il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall'amministrazione;
d) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97.
1-bis. I Commissari delegati di cui all', della legge 24 febbraio 1992, n. 225, svolgono direttamente le funzioni di responsabili per la prevenzione della corruzione di cui all', comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e di responsabili per la trasparenza di cui all' del presente decreto.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33#art-42