Art. 28 · Pubblicità dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali
Capo II

Art. 28

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Pubblicità dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali

In vigore dal 23 giu 2016
1. Fermo restando quanto previsto dall', le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le province pubblicano i rendiconti di cui all', comma 10, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate. Sono altresì pubblicati gli atti e le relazioni degli organi di controllo. 2. La mancata pubblicazione dei rendiconti comporta la riduzione del 50 per cento delle risorse da trasferire o da assegnare nel corso dell'anno.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33#art-28