Art. 23 · Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
Capo II

Art. 23

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Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi

In vigore dal 23 giu 2016
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: a) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97; b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'; c) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97; d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli della legge 7 agosto 1990, n. 241. 2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33#art-23