Art. 38 · Esclusione di impianti di dimensioni ridotte subordinata all'adozione di misure equivalenti
Capo V

Art. 38

Abrogato38 / 46

Esclusione di impianti di dimensioni ridotte subordinata all'adozione di misure equivalenti

In vigore dal 25 giu 2020
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GIUGNO 2020, N. 47

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-13;30#art-38