Capo IV
Art. 21
Abrogato21 / 46Norme transitorie per l'assegnazione gratuita delle quote agli impianti esistenti
In vigore dal 25 giu 2020
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GIUGNO 2020, N. 47
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 9 giugno 2020, n. 47 ha disposto (con l'art. 47, comma 2) che ai sensi dell'articolo 4 della direttiva (UE) 2018/410, i commi 3 e 4 del presente articolo continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2020.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-13;30#art-21