Art. 21 · Norme transitorie per l'assegnazione gratuita delle quote agli impianti esistenti
Capo IV

Art. 21

Abrogato21 / 46

Norme transitorie per l'assegnazione gratuita delle quote agli impianti esistenti

In vigore dal 25 giu 2020
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GIUGNO 2020, N. 47

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 9 giugno 2020, n. 47 ha disposto (con l'art. 47, comma 2) che ai sensi dell'articolo 4 della direttiva (UE) 2018/410, i commi 3 e 4 del presente articolo continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2020.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-13;30#art-21