Art. 1
1 / 2Modifiche al decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191
In vigore dal 14 mar 2013
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario, così come modificata dalle direttive 2009/131/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009, e 2011/18/UE della Commissione, del 1° marzo 2011;
Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria per il 2008 ed, in particolare, l', comma 5;
Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria per il 2009 ed, in particolare, l', comma 5;
Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191, di attuazione della suddetta direttiva 2008/57/CE relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 ottobre 2012;
Acquisito il parere della competente Commissione della Camera dei deputati;
Tenuto conto che la competente Commissione del Senato della Repubblica non si è espressa nel termine prescritto;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 gennaio 2013;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Modifiche al decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191
1. Al decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8, comma 2, primo periodo, le parole: «può avvalersi» sono sostituite dalle seguenti: «si avvale»;
b) all'articolo 22, comma 2, le parole: «ai sensi dell'articolo 21», sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 22 della direttiva»;
c) all'articolo 22, comma 3, lettera a), le parole: «conformemente all'articolo 21», sono sostituite dalle seguenti: «conformemente all'articolo 22 della direttiva»;
d) all'articolo 24, comma 1, le parole: «a norma dell'articolo 20, comma 12, o dell'articolo 23», sono sostituite dalle seguenti: «a norma dell'articolo 21, paragrafo 12, della direttiva o dell'articolo 24 della stessa»;
e) all'articolo 24, comma 2, lettera a), le parole: «a norma dell'articolo 8», sono sostituite dalle seguenti: «a norma dell'articolo 9 della direttiva»;
f) all'articolo 24, comma 2, lettera b), le parole: «dall'articolo 20, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162», sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 20, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2004/49/CE».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-02-08;21#art-1