Capo I
Art. 5
5 / 25Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59
In vigore dal 2 feb 2013
Modifiche all' del decreto legislativo
18 aprile 2011, n. 59
1. All', comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, nel capoverso "Art. 126 (Durata e conferma della validità della patente di guida) sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, secondo periodo, la parola: "anni" è sostituita dalla seguente: "anno" e la parola: "veicoli" è sostituita dalle seguenti: "autotreni ed autoarticolati";
b) al comma 5, le parole: "B1, B e BE" sono sostituite dalle seguenti: "B1 e B" e le parole: "C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE" sono sostituite dalle seguenti: "C1, C, D1 e D";
c) al comma 11 dopo le parole: "o della carta di qualificazione del conducente" sono inserite le seguenti: "rilasciata ad un conducente titolare di patente di guida emessa da altro Stato" ed è infine aggiunto il seguente periodo: "Al conducente titolare di patente di guida italiana che, nell'esercizio dell'attività professionale di autotrasporto per la quale è richiesta l'abilitazione di cui all'articolo 116, comma 11, guida con tale abilitazione scaduta, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 216, comma 6.";
d) al comma 12, le parole: "commi 15 e 17" sono sostituite dalle seguenti: "comma 15-bis".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-01-16;2#art-5