Capo I
Art. 2
2 / 25Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59
In vigore dal 2 feb 2013
Modifiche all' del decreto legislativo
18 aprile 2011, n. 59
1. All', comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, nel capoverso "Art. 116 (Patente e abilitazioni professionali per la guida dei veicoli a motore) sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: "modello comunitario" sono sostituite dalle seguenti: "modello UE" ed al comma 5, dopo le parole: "per le categorie A" sono inserite le seguenti: ", A2";
b) al comma 13, le parole: "che trasmette per posta, alla nuova residenza del titolare della patente di guida, un tagliando di convalida da apporre sulla medesima patente di guida" sono sostituite dalle seguenti: "che aggiorna il dato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida";
c) al comma 14, dopo le parole: "che non abbia conseguito la" è inserita la seguente: "corrispondente";
d) dopo il comma 15 è inserito il seguente: "15-bis. Il titolare di patente di guida di categoria A1 che guida veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria A2, il titolare di patente di guida di categoria A1 o A2 che guida veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria A, ovvero titolare di patente di guida di categoria B1, C1 o D1 che guida veicoli per i quali è richiesta rispettivamente la patente di categoria B, C o D, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 euro a 4.000 euro. Si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida posseduta da quattro a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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