Art. 18 · Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni
Capo II

Art. 18

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Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni

In vigore dal 2 feb 2013
1. All' del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) i commi 1, 2 e 2-bis, sono sostituiti dai seguenti: "1. La carta di qualificazione del conducente è conseguita previa frequenza del corso di qualificazione iniziale, ordinario o accelerato di cui rispettivamente ai commi 2 o 2-bis, e superamento di un esame di idoneità. Le materie del corso sono indicate nell'allegato I, sezione 1; l'esame consta di almeno una domanda per ciascuno degli obiettivi indicati in relazione ad ogni materia. 2. Il corso di qualificazione iniziale ordinario è conforme a quanto disposto dall'allegato I, sezione 2. 2-bis. Il corso di qualificazione iniziale accelerato è conforme a quanto disposto dall'allegato I, sezione 2-bis."; b) al comma 3, lettera a), le parole: "di cui all'articolo 335, comma 10, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, ovvero dai consorzi di autoscuole" sono sostituite dalle seguenti "ovvero dai consorzi di autoscuole, a condizione"; c) al comma 3, lettera b), la parola: "terrestri" è sostituita dalle seguenti: ", la navigazione ed i sistemi informativi e statistici" e le parole: "con i decreti di cui ai commi 2 e 2-bis" sono sostituite dalle seguenti: "con il decreto di cui al comma 5-bis"; d) al comma 4, la parola: "terrestri" è sostituita dalle seguenti: ", la navigazione ed i sistemi informativi e statistici" e le parole: "i decreti di cui ai commi 2 e 2-bis" sono sostituite dalle seguenti: "il decreto di cui al comma 5-bis"; e) dopo il comma 5, è aggiunto infine il seguente comma: "5-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è dettata la disciplina relativa ai requisiti e criteri che devono soddisfare i soggetti di cui al comma 3, nonché ai programmi dei corsi ed alle procedure d'esame per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente.".
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