Art. 8 · Operatori economici

Art. 8

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Operatori economici

In vigore dal 10 feb 2013
1. Fatto salvi i limiti di cui all', comma 5, ai soggetti obbligati di cui all', comma 7, è concesso il diritto di delegare tali obblighi di scorte unicamente: a) all'OCSIT; b) a uno o più altri OCS che hanno già dato la loro disponibilità a detenere tali scorte, purchè la delega sia stata autorizzata preventivamente sia dallo Stato italiano per conto del quale tali scorte sono detenute, sia da tutti gli Stati membri della Unione europea nel cui territorio le scorte saranno detenute; c) ad altri operatori economici che dispongono di scorte in eccesso o di capacità di stoccaggio disponibili nel territorio comunitario al di fuori del territorio dello Stato italiano, purchè tale delega sia stata autorizzata preventivamente sia dal Ministero dello sviluppo economico che dagli organi competenti degli Stati membri della Unione europea nel cui territorio le scorte sono detenute e previa assicurazione di questi ultimi sulla effettuazione dei controlli in ottemperanza alle disposizioni della direttiva 2009/119/CE; d) ad altri operatori economici che dispongono di scorte in eccesso o di capacità di stoccaggio disponibili nel territorio dello Stato italiano, purchè tale delega sia stata comunicata preventivamente al Ministero dello sviluppo economico. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico potranno essere definiti limiti o condizioni e modalità operative a tali deleghe. 2. Gli obblighi delegati in conformità alle lettere c) e d) non possono essere sottodelegati. Ogni modifica o estensione di una delega di cui alle lettere b) e c) può avere effetto solo se autorizzata preventivamente dagli organi competenti degli Stati membri della Unione europea interessati. Ogni modifica o estensione di una delega di cui alla lettera d) è considerata una nuova delega. 3. Nel limitare i diritti di delega ai soggetti obbligati di cui all', comma 7, con il decreto di cui al comma 1 è assicurato che i diritti di delega di un operatore economico siano superiori al 30 per cento degli obblighi di stoccaggio a esso imposti. 4. Il Ministero dello sviluppo economico, in considerazione dell'eventuale impegno preso dall'OCSIT ai sensi dell', comma 6, nel decreto di cui all', comma 1, può disporre un obbligo di delega all'OCSIT stesso, da parte dei soggetti obbligati di cui all', comma 7, di una parte del loro obbligo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-12-31;249#art-8