Art. 7 · Organismo Centrale di Stoccaggio Italiano

Art. 7

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Organismo Centrale di Stoccaggio Italiano

In vigore dal 31 lug 2021
1. Al fine di contribuire ad assicurare la disponibilità di scorte petrolifere e la salvaguardia dell'approvvigionamento petrolifero, sono attribuite all'Acquirente unico S.p.A. anche le funzioni e le attività di Organismo centrale di stoccaggio italiano, di seguito OCSIT, ad eccezione di quelle di cui all'. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di garantire efficienza, efficacia ed economicità dell'operato dell'OCSIT, sottoposto per le funzioni di cui al presente decreto, alla vigilanza dello stesso Ministero, sono adottati gli indirizzi per l'esercizio delle funzioni dell'OCSIT, sulla base del piano da quest'ultimo predisposto, per definire gli obiettivi, priorità, strumenti operativi e modalità di utilizzo delle risorse destinate al servizio. 2. L'OCSIT in attuazione del presente decreto o al fine di conformarsi ad accordi internazionali ha il compito di acquisire, mantenere, vendere e trasportare scorte specifiche di prodotti nel territorio italiano in maniera graduale e progressiva, secondo il piano di cui al comma 1. L'OCSIT, in attuazione del presente decreto o al fine di conformarsi ad accordi internazionali, può organizzare e prestare un servizio di stoccaggio e di trasporto di scorte petrolifere di sicurezza e commerciali, secondo il piano di cui al comma 1. 3. L'OCSIT per l'espletamento delle proprie funzioni di mantenimento delle scorte specifiche, di sicurezza e commerciali opera con criteri di mercato, anche avvalendosi della piattaforma di cui all', minimizzando i relativi costi. 4. Gli oneri derivanti dall'istituzione e dall'espletamento di tutte le funzioni e le attività connesse dell'OCSIT ai sensi del presente decreto, ad eccezione delle attività richieste e finanziate dai soggetti obbligati di cui all', comma 1, lettera a), sono posti a carico dei soggetti che hanno immesso in consumo prodotti energetici di cui all'allegato A, capitolo 3.4, del regolamento (CE) n. 1099/2008, nessuno escluso, secondo le modalità di cui al comma 5. Tali soggetti partecipano mediante rappresentanti delle loro principali associazioni al Comitato consultivo istituito a cura dell'OCSIT. L'OCSIT svolge le funzioni e le attività, comprese quelle richieste e finanziate dai soggetti obbligati, senza fini di lucro con la sola copertura dei propri costi. 5. Gli oneri ed i costi di cui al comma 4 sono coperti mediante un contributo articolato in una quota fissa e in una variabile in funzione delle tonnellate di prodotti petroliferi immesse in consumo nell'anno precedente. L'ammontare del contributo, le modalità ed i termini di accertamento, riscossione e versamento dei contributi stessi dovuti, sono stabiliti con decreto con periodicità almeno annuale del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, anche sulla base delle informazioni fornite dall'OCSIT ed in modo da assicurare l'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario dell'OCSIT, in autonomia rispetto alle altre attività e funzioni svolte da Acquirente unico. In prima applicazione del presente decreto, entro il 30 aprile 2013, l'ammontare del citato contributo è determinato, anche in forma provvisoria e salvo conguaglio, per i soggetti di cui al comma 4 che abbiano immesso in consumo nel 2012 almeno centomila tonnellate di prodotti energetici di cui all'allegato A, capitolo 3.4, del regolamento (CE) n. 1099/2008. 6. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le imprese che, relativamente all'anno 2012, risultano aver immesso in consumo prodotti energetici di cui all'allegato A, capitolo 3.4, del regolamento (CE) n. 1099/2008, nessuno escluso, sono tenute a darne comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, indicando i quantitativi immessi in consumo. 7. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, Acquirente Unico S.p.A. adegua il proprio statuto alle previsioni di cui al presente decreto relativamente alle funzioni dell'OCSIT. 8. Le modifiche allo statuto devono prevedere anche l'obbligo di tenuta della contabilità, basata su dati analitici, verificabili e documentabili, atti a rilevare le poste economiche e patrimoniali afferenti le attività di OCSIT in maniera distinta e separata, l'obbligo per l'Amministratore delegato di riferire con specifiche scadenze in Consiglio di Amministrazione, nonché l'obbligo per il Consiglio di Amministrazione di riferire con specifiche scadenze al Ministero per lo sviluppo economico. 9. L'OCSIT elabora le proposte strategiche di monitoraggio della sicurezza, le analisi del rischio, la proposta di piano operativo di risposta ad eventuali crisi di approvvigionamento petrolifero che viene sottoposta al Ministero dello sviluppo economico per l'approvazione. 10. Per le attività di cui al comma 2, l'OCSIT elabora proposte di strategie operative e gestionali, anche finanziarie, ivi compresa una valutazione della economicità di quanto previsto al comma 13 tenendo in considerazione le infrastrutture di logistica già disponibili per lo stoccaggio sul territorio nazionale anche in considerazione delle disponibilità attuali e prevedibili di logistica per aree territoriali di consumo a livello regionale. 11. Fatto salvi i limiti di cui all', comma 5, l'OCSIT può, per un periodo specifico, delegare compiti relativi alla gestione delle scorte di sicurezza e, tranne la vendita o l'acquisizione, delle scorte specifiche, unicamente a: a) un altro Stato membro dell'Unione europea sul territorio del quale si trovano tali scorte o all'OCS istituito da tale Stato membro. I compiti delegati non possono essere sottodelegati ad altri Stati membri dell'Unione europea o agli OCS da essi istituiti. Tale delega è subordinata alla autorizzazione preventiva del Ministero dello sviluppo economico; b) operatori economici, senza possibilità di sottodelegare tali compiti. Qualora tale delega, o ogni modifica o estensione di tale delega, interessi compiti relativi alla gestione di scorte di sicurezza detenute in un altro Stato membro dell'Unione europea, questa deve essere autorizzata preventivamente sia dal Ministero dello sviluppo economico in rappresentanza dello Stato italiano per conto del quale le scorte sono detenute, sia da tutti gli Stati membri dell'Unione europea in cui tali scorte saranno detenute. 12. L'OCSIT accetta le deleghe di cui alle lettere a) e b) di seguito indicato a condizioni oggettive, trasparenti e non discriminatorie. Fermo restando la necessità di rispettare l'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario dell'OCSIT, le remunerazioni dovute dai soggetti obbligati di cui all', comma 7, per i servizi delegati all'OCSIT non superano i costi totali dei servizi forniti e non possono essere richieste fino a che le scorte non siano costituite. L'OCSIT può subordinare l'accettazione della delega a una garanzia o altra forma di assicurazione fornita dai soggetti obbligati di cui all', comma 7. L'OCSIT ha l'obbligo, a decorrere dal 1° gennaio 2015, ai fini dell', commi 1, 2 e 3, di pubblicare: a) in maniera continua informazioni complete, per tipologie di prodotti, sui volumi delle scorte di sicurezza e specifiche di cui esso intenda assicurare il mantenimento per i soggetti obbligati di cui all', comma 7, o, se opportuno, per gli OCS ed operatori economici interessati di altri Stati membri; b) con almeno sette mesi di anticipo, le condizioni alle quali è disposto a offrire ai soggetti obbligati di cui all', comma 7, i servizi relativi al mantenimento delle scorte di sicurezza e specifiche. Le condizioni alle quali possono essere forniti tali servizi, ivi comprese le condizioni relative alla programmazione, saranno determinate dall'OCSIT. 13. Gli impianti di stoccaggio dell'OCSIT di cui al comma 14 e tutte le opere ad essi connesse, indipendentemente dalla loro dimensione, rientrano tra le infrastrutture energetiche strategiche di cui agli articoli 57 e 57-bis del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modificazioni. 14. La realizzazione e l'esercizio di nuovi impianti di stoccaggio da parte dell'OCSIT o il rifacimento di quelli esistenti, comportante una variazione di oltre il 30 per cento della capacità complessiva di stoccaggio, di quelli acquisiti dall'OCSIT o di quelli che gli sono affidati in comodato gratuito o in locazione, e tutte le opere ad essi connesse, sono soggetti alla autorizzazione unica di cui agli articoli 57 e 57-bis di cui al comma 13, alla quale si applicano le disposizioni del comma 8-bis dell' della legge 23 agosto 2004, n. 239, introdotto dall'articolo 38 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134. 15. Fermi restando gli obblighi di equilibrio economico, patrimoniale e finanziario di cui al comma 5, l'OCSIT promuove accordi di programma con il Ministero della difesa e con la NATO per l'utilizzo dei depositi petroliferi eventualmente non compiutamente utilizzati già nella disponibilità patrimoniale del Ministero della difesa o della NATO, a titolo di comodato gratuito decennale rinnovabile, e può gestire il sistema delle scorte petrolifere per conto del Ministero della difesa per le necessità militari con oneri a carico dello stesso Ministero della difesa. 16. Al fine di garantire la migliore operatività del nuovo sistema di tenuta delle scorte obbligatorie previste dal presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico assicura un adeguato raccordo, anche informativo, tra l'OCSIT ed i diversi soggetti obbligati coinvolti. 16-bis. Con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica può essere conferita all'OCSIT la facoltà di chiedere ai soggetti obbligati una garanzia a copertura del mancato versamento del contributo di cui al comma 5 del presente articolo, può essere delegata all'OCSIT l'autorizzazione alla tenuta delle scorte all'estero e per l'estero ai sensi del comma 1 dell', possono essere apportate modifiche all'elenco dei prodotti costituenti le scorte specifiche di cui al comma 3 dell' e al loro livello e la stipulazione di opzioni contrattuali di acquisto di prodotto dell'OCSIT per la detenzione di scorte petrolifere.

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Pro

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