Art. 5
5 / 27Disponibilità delle scorte petrolifere di sicurezza
In vigore dal 1 gen 2020
1. I soggetti obbligati di cui all', comma 7, e l'OCSIT di cui all', garantiscono in qualsiasi momento la disponibilità e l'accessibilità fisica delle scorte di sicurezza e delle scorte specifiche.
2. Ai fini della identificazione, contabilità e controllo delle scorte di sicurezza e delle scorte specifiche, almeno ventiquattro ore prima dell'entrata in vigore degli obblighi di cui all', comma 1, ciascun soggetto obbligato notifica al Ministero dello sviluppo economico ed all'OCSIT l'esatta localizzazione del deposito presso il quale sono detenute le scorte a proprio carico e la ripartizione per tipologia di prodotti energetici di cui all'allegato A, capitolo 3.4, del regolamento (CE) n. 1099/2008.
3. Nel caso di scorte di sicurezza e di scorte specifiche che sono mescolate insieme alle scorte commerciali deve essere garantita l'identificabilità contabile delle scorte di sicurezza e delle scorte specifiche.
4. È vietato apporre ostacoli e gravami di qualsiasi natura che possano compromettere la disponibilità delle scorte di sicurezza e delle scorte specifiche. Le scorte di sicurezza e le scorte specifiche non possono essere pignorate.
5. Le scorte specifiche devono essere detenute esclusivamente sul territorio nazionale, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell'. Le scorte di sicurezza possono essere detenute anche in altri Stati membri della Unione europea entro i seguenti limiti per ciascun soggetto obbligato:
a) 100 per cento fino a 30 mila tonnellate equivalenti di petrolio;
b) oltre le 30 mila tonnellate equivalenti di petrolio, entro un limite massimo percentuale del 50 per cento fino al 31 dicembre 2014, ridotto di un ulteriore 10 per cento all'anno fino a raggiungere il limite del 20 per cento nel 2017.
6. In relazione a situazioni particolari di indisponibilità di logistica da dedicare a scorte di sicurezza sul territorio nazionale o in presenza di condizioni di mercato nazionale della logistica petrolifera particolarmente onerose o al fine di evitare la presenza di elementi distorsivi della concorrenza, nel decreto di cui all', comma 1, può essere indicato un limite massimo percentuale di scorte di sicurezza detenibili all'estero differente rispetto a quanto indicato nel comma 5.
7. Qualora sia necessario attuare le procedure d'emergenza previste all', è vietato adottare misure che ostacolano il trasferimento, l'uso o il rilascio delle scorte di sicurezza o delle scorte specifiche detenute nel territorio dello Stato italiano per conto di un altro Stato membro.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-12-31;249#art-5