Art. 4 · Calcolo dei livelli delle scorte

Art. 4

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Calcolo dei livelli delle scorte

In vigore dal 10 feb 2013
1. I livelli delle scorte complessivamente detenuti sono calcolati in conformità dei metodi riportati nell'allegato III.1. Ai fini del calcolo dei livelli delle scorte detenuti per ciascuna tipologia a norma dell', tali metodi si applicano unicamente ai prodotti della tipologia in questione. 2. I livelli delle scorte detenuti in un determinato momento sono calcolati utilizzando i dati dell'anno di riferimento determinato in conformità delle norme di cui all'. 3. Le scorte petrolifere possono essere comprese simultaneamente sia nel calcolo delle scorte di sicurezza, sia nel calcolo delle scorte specifiche, purchè tali scorte soddisfino tutte le condizioni stabilite dal presente decreto per entrambi i tipi di scorte. 4. Nel decreto di cui all', comma 1, sono anche riportati i seguenti valori necessari a determinare la ripartizione dell'obbligo di mantenimento delle scorte di sicurezza tra i soggetti obbligati di cui all', comma 7, secondo il metodo dell'allegato III.2.: a) l'ammontare complessivo di scorte di sicurezza da costituire e mantenere stoccato per il Paese per l'anno di riferimento, in tonnellate equivalenti di petrolio utilizzando le metodologie riportate nell'allegato I e nell'allegato II; b) l'aggregato totale Italia immesso in consumo dei prodotti soggetti all'obbligo di cui all', comma 7, in tonnellate equivalenti di petrolio, utilizzando i coefficienti riportati nell'allegato III.1, cioè il valore da utilizzare per suddividere l'ammontare complessivo di scorte da detenere; c) l'obbligo in scorta da costituire e detenere per ogni tonnellata equivalente di petrolio di immesso in consumo dei prodotti soggetti all'obbligo di cui all', comma 7, che ogni soggetto obbligato ha l'onere di detenere per l'anno di riferimento, ottenuto dividendo l'ammontare complessivo di scorte di sicurezza da costituire e mantenere stoccato per il Paese per il totale Italia immesso in consumo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-12-31;249#art-4