Art. 25 · Norme transitorie

Art. 25

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Norme transitorie

In vigore dal 1 gen 2020
1. Gli obblighi di scorta vigenti ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 giugno 2012, rimangono in essere fino alla data di entrata in vigore dei nuovi obblighi, stabiliti con il decreto di cui all', comma 1. 2. A decorrere dal 1° gennaio 2013 gli obblighi vigenti di cui al comma 1 si ritengono assolti anche quando ciascun soggetto obbligato detenga almeno un terzo del proprio obbligo complessivo sotto forma di prodotti delle categorie 1 e 2, in maniera proporzionale alla ripartizione dell'obbligo stesso nelle medesime categorie, e la rimanente quota sia assicurata con la detenzione di uno o più prodotti energetici di cui all'allegato A, capitolo 3.4, del regolamento (CE) n. 1099/2008. 3. In deroga a quanto previsto all', comma 5, ed all', comma 7, le autorizzazioni a detenere scorte all'estero, rilasciate dal Ministero dello sviluppo economico sulla base di contratti annuali stipulati entro il 30 settembre 2012, restano valide fino alla scadenza ivi indicata. 4. In deroga a quanto previsto all', comma 5, e all', comma 7, le scorte del prodotto jet fuel del tipo cherosene detenute come scorte specifiche dall'OCSIT o come scorte in prodotti di cui all', comma 7, dai soggetti obbligati di cui all', comma 7, possono essere detenute anche presso uno Stato Comunitario differente dall'Italia entro un limite massimo per ciascun soggetto obbligato pari a venti giorni del proprio obbligo di scorta nel 2013, a quindici giorni nel 2014, a dieci giorni nel 2015, a cinque giorni nel 2016, fino ad annullarsi nel 2017. 5. A decorrere dal 1° gennaio 2013 il Ministero dello sviluppo economico adegua tramite decreto direttoriale le procedure per la detenzione delle scorte in altri Paesi dell'Unione Europea e delle scorte tenute sul territorio nazionale per conto di altri Paesi dell'Unione Europea, anche sulla base della disciplina adottata in materia dagli Stati Membri in sede di recepimento della direttiva 2009/119/CE ed atti conseguenti.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-12-31;249#art-25