Art. 13
13 / 27Rilevazioni statistiche relative alle scorte specifiche
In vigore dal 10 feb 2013
1. Il Ministero dello sviluppo economico, anche sulla base delle informazioni fornite dall'OCSIT, compila e trasmette alla Commissione europea, per ciascuna tipologia di prodotti, una rilevazione statistica delle scorte specifiche esistenti l'ultimo giorno di ciascun mese, precisando i quantitativi e il numero di giorni di consumo medio rappresentati da tali scorte nell'anno di riferimento.
Tale rilevazione indica inoltre in maniera dettagliata informazioni sulla proprietà di tali scorte.
2. Il Ministero dello sviluppo economico, anche sulla base delle informazioni fornite dall'OCSIT, ove eventualmente ricorrano le condizioni, compila e trasmette alla Commissione europea una rilevazione delle scorte specifiche di proprietà di altri Stati membri della Unione europea o OCS che si trovano sul territorio dello Stato italiano, esistenti l'ultimo giorno di ciascun mese, per ciascuna tipologia di prodotti di cui all'. Su tale rilevazione il Ministero dello sviluppo economico, indica, inoltre, in ciascun caso lo Stato membro o l'OCS interessato, nonché i pertinenti quantitativi.
3. La comunicazione delle rilevazioni statistiche di cui ai commi 1 e 2 è effettuata nel mese successivo a quello cui le rilevazioni si riferiscono.
4. Copie delle rilevazioni statistiche sono inoltre comunicate immediatamente su richiesta della Commissione europea. Tali richieste possono essere effettuate entro un termine di cinque anni dalla data cui si riferiscono i dati richiesti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-12-31;249#art-13