Art. 10
10 / 27Gestione delle scorte specifiche
In vigore dal 10 feb 2013
1. L'OCSIT compila e mantiene aggiornato costantemente un inventario dettagliato di tutte le scorte specifiche detenute sul territorio italiano. Tale inventario riporta in particolare tutte le informazioni che consentono di localizzare con precisione le scorte in questione. Tale inventario è costantemente a disposizione del Ministero dello sviluppo economico che ne trae informazioni da trasmettere alla Commissione europea, per la reportistica ordinaria di cui all' ed entro 15 giorni da una richiesta straordinaria della Commissione europea. In tale reportistica i dati sensibili relativi all'ubicazione delle scorte possono essere omessi.
Le richieste della Commissione europea sono effettuate entro un termine di cinque anni dalla data cui si riferiscono i dati richiesti.
2. Qualora le scorte specifiche siano mescolate ad altre scorte di petrolio greggio o di prodotti petroliferi è vietato ogni spostamento di questi prodotti miscelati, per un volume equivalente alla parte di scorte specifiche che contengono, senza una preventiva autorizzazione scritta dell'OCSIT, proprietario delle scorte specifiche.
3. Le scorte specifiche italiane o di altri Stati membri della Unione europea mantenute o trasportate sul territorio italiano, godono di un'immunità incondizionata contro qualsiasi misura di esecuzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-12-31;249#art-10