Art. 8 · Modificazioni al libro ottavo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66

Art. 8

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Modificazioni al libro ottavo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66

In vigore dal 21 mar 2013
1. Al libro ottavo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) agli articoli 1930, comma 1, 1939, comma 1, lettera a), 1940, comma 1, 1943, comma 3, 1968, comma 1, lettere l) ed o), 1982, commi 1 e 2, 1992, commi 3, 4 e 5, 1993, comma 2, lettera b),... le parole: «Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Direzione generale della previdenza militare e della leva»; e all'articolo 1998, comma 2, lettera b), le parole: "Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati militari", sono sostituite dalle seguenti: "Direzione generale della previdenza militare e della leva"; b) all'articolo 1937, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 1936, la lista di leva è firmata dal Sindaco e, nei primi dieci giorni del mese di aprile, è trasmessa ovvero resa accessibile al Ministero della difesa esclusivamente in modalità telematica, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Si applica l', comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.».

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-12-31;248#art-8