Art. 4 · Modifiche al libro quarto del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66

Art. 4

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Modifiche al libro quarto del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66

In vigore dal 9 feb 2013
Modifiche al libro quarto del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 1. Al libro quarto del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 625: 1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Specificità e rapporti con l'ordinamento generale del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e altri ordinamenti speciali»; 2) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Al personale militare si applicano i principi e gli indirizzi di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, nonché le disposizioni contenute nel presente codice.»; b) all'articolo 636, comma 3, le parole: «Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati» sono sostituite dalle seguenti: «Direzione generale della previdenza militare e della leva»; c) all'articolo 650, comma 1, dopo la lettera d), è aggiunta, in fine, la seguente: «d-bis) assistiti dall'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell'Esercito italiano, dall'Istituto Andrea Doria per l'assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina militare, dall'Opera nazionale per i figli degli aviatori e dall'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri.»; d) all'articolo 682, commi 4, lettera b), numero 3), e 5, lettera a), numero 3), le parole: «la sanzione disciplinare della consegna di rigore», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «sanzioni disciplinari più gravi della consegna»; e) all'articolo 696, comma 2, le parole: «stabilita di norma in» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a»; f) all'articolo 710, comma 2, la parola: «Ministro» è sostituita dalla seguente: «Ministero»; g) all'articolo 724, il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Gli ufficiali della Marina militare in servizio permanente effettivo, all'atto dell'ammissione ai corsi di pilotaggio aereo contraggono il vincolo ad una ferma volontaria di quattordici anni; gli ufficiali che non portano a termine o non superano il corso di pilotaggio sono prosciolti dalla predetta ferma, salvo l'obbligo di completare la ferma precedentemente contratta. Gli ufficiali del ruolo naviganti speciale dell'Aeronautica militare, nonché gli ufficiali piloti dei ruoli speciali del Corpo di stato maggiore della Marina e del Corpo delle capitanerie di porto nominati sottotenenti a seguito dell'apposito concorso sono vincolati a una ferma di quattordici anni dall'inizio del previsto corso finalizzato al conseguimento del brevetto di pilota o navigatore militare che assorbe la ferma precedentemente contratta.»; h) all'articolo 759: 1) al comma 1: 1.1) le parole: «All'atto dell'arruolamento» sono soppresse; 1.2) dopo le parole: «categorie e specialità» sono inserite le seguenti: «secondo specifiche disposizioni della Forza armata,»; 2) ai commi 2 e 3, dopo le parole: «Direzione generale per il personale militare», ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: «, su proposta della Forza armata»; i) all'articolo 761, il comma 2 è abrogato; l) all'articolo 783, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Agli ammessi ai corsi per allievo carabiniere si applicano le norme per le scuole allievi carabinieri, approvate con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.»; m) all'articolo 788, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al completamento del corso di studio, agli allievi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2050 e 2052.»; n) all'articolo 796: 1) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il transito tra ruoli è disposto con decreto ministeriale.»; 2) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Al fine di fronteggiare specifiche esigenze funzionali e di assicurare continuità nell'alimentazione del personale militare in servizio permanente, il Ministro della difesa definisce annualmente, con proprio decreto, i contingenti di volontari in ferma prefissata e in servizio permanente e di sergenti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, eventualmente ripartiti per categorie e specialità, che possono transitare a domanda tra le medesime Forze armate. Il medesimo decreto definisce i criteri, i requisiti e le modalità per accedere al transito. Ai fini della iscrizione in ruolo nella Forza armata ricevente, si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 797. Il transito è disposto con decreto della Direzione generale per il personale militare. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.»; o) all'articolo 797, i commi 3-bis e 3-ter sono abrogati; p) all'articolo 799, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente: «2-bis. Nelle dotazioni organiche della Marina militare, di cui ai commi 1 e 2, non sono comprese quelle del Corpo delle capitanerie di porto stabilite dagli articoli 814 e 815 del presente codice.»; q) all'articolo 806, comma 2, le parole: «Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero della difesa, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze»; r) all'articolo 830: 1) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «È costituito un contingente di personale dell'Arma dei carabinieri, per un numero massimo di 2.000 unità, per l'esecuzione di speciali servizi di vigilanza e scorta di valori della Banca d'Italia.»; 2) al comma 2, le parole: «apposita convenzione stipulata tra il Ministro della difesa e il Governatore della Banca d'Italia» sono sostituite dalle seguenti: «apposito accordo tecnico stipulato tra il Comando generale dell'Arma dei carabinieri e la Banca d'Italia»; s) alle rubriche delle sezioni III e VIII del capo VII del titolo VII, nonché agli articoli 832, commi 1 e 2, 925, comma 1, lettere a), b) e c), 1000, comma 1, lettera a), numero 2), 1095, comma 1, 1100, comma 1, 1101, comma 3, 1105, commi 1 e 3, 1125, comma 1, 1259, rubrica e comma 1, le parole: «Arma dei trasporti e materiali» e le parole: «Arma trasporti e materiali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Arma dei trasporti e dei materiali»; t) all'articolo 833: 1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Transito dal ruolo normale al ruolo speciale dei capitani, maggiori e tenenti colonnelli delle varie Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, nonché degli ufficiali fino al grado di tenente colonnello dell'Arma dei trasporti e dei materiali e del Corpo di commissariato»; 2) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Gli ufficiali fino al grado di tenente colonnello appartenenti ai ruoli normali dell'Arma dei trasporti e dei materiali e del Corpo di commissariato dell'Esercito possono transitare, a domanda, nei rispettivi ruoli speciali dell'Arma dei trasporti e dei materiali e del Corpo di commissariato, nel numero e con le modalità stabilite con decreto ministeriale. Si applicano i commi 2, 3, 4, 5 e 6.»; u) all'articolo 833-bis, comma 2, le parole: «direzione generale dei lavori e del demanio» sono sostituite dalle seguenti: «Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa»; v) dopo l'articolo 833-bis è inserito il seguente: «Art. 833-ter (Transito dal ruolo normale al ruolo speciale degli ufficiali con grado fino a tenente colonnello delle Armi dell'Aeronautica militare). - 1. In relazione a particolari esigenze funzionali, gli ufficiali fino al grado di tenente colonnello possono transitare, a domanda, dal ruolo normale al ruolo speciale delle Armi dell'Aeronautica militare, nel numero e con le modalità stabilite con decreto ministeriale. Gli ufficiali transitati ai sensi del presente articolo mantengono il grado, la posizione di stato, l'anzianità di grado e sono iscritti in ruolo secondo le modalità di cui all'articolo 797, commi 2 e 3.»; z) all'articolo 878, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. I militari in servizio temporaneo appartengono a una delle seguenti categorie: a) volontari in ferma prefissata, in prolungamento di ferma e in rafferma; b) carabinieri effettivi in ferma; c) allievi delle scuole militari; d) allievi marescialli; e) allievi e aspiranti ufficiali; f) marescialli in ferma; g) ufficiali di complemento in ferma e in rafferma; h) allievi ufficiali e ufficiali in ferma prefissata; i) ufficiali e sottufficiali piloti e navigatori di complemento; l) allievi carabinieri.»; aa) all'articolo 880, comma 4, dopo la parola: «truppa» sono inserite le seguenti: «e i graduati dell'Arma dei carabinieri in ferma»; bb) all'articolo 895, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Sono sempre consentite le attività, che diano o meno luogo a compensi, connesse con: a) la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili; b) l'utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali; c) la partecipazione a convegni e seminari; d) le prestazioni nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, ai sensi dell'articolo 90, comma 23, della legge 27 dicembre 2002, n. 289; e) incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate; f) la formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione.»; cc) agli articoli 898, comma 5, 986, comma 4, 999, comma 1, e 1006, comma 4, la parola: «temporaneo», ovunque ricorre, è soppressa; dd) all'articolo 901: 1) al comma 4: 1.1) la parola: «richiamo» è sostituita dalla seguente: «rientro»; 1.2) le parole: «è richiamato» sono sostituite dalla seguente: «rientra»; 2) al comma 5, la parola: «richiamo» è sostituita dalla seguente: «rientro»; ee) all'articolo 919, comma 3, lettera a), dopo le parole: «dal servizio» sono inserite le seguenti: «o dall'impiego»; ff) all'articolo 940, comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o del Ministro dell'economia e delle finanze, secondo le rispettive competenze»; gg) all'articolo 982, comma 1, le parole: «se si trova in servizio temporaneo» sono soppresse; hh) all'articolo 1008, comma 1, lettera a), le parole: «tre mesi prima del» sono sostituite dalla seguente: «al»; ii) all'articolo 1031, comma 1, alinea, dopo le parole: «dei militari» sono inserite le seguenti: «, ferme restando le modalità e condizioni previste dal presente codice,»; ll) all'articolo 1077: 1) alla rubrica, dopo la parola: «Promozione» sono inserite le seguenti: «o conferimento di qualifica»; 2) dopo il comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente: «3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si applicano anche per l'attribuzione della qualifica di luogotenente al primo maresciallo e al maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza.»; mm) agli articoli 1188, comma 1, lettera c), e 1192, comma 1, lettera c), dopo le parole: «dal regolamento e», ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: «, per il personale reclutato nella prima classe dell'Accademia aeronautica a decorrere dall'anno accademico 2001-2002,»; nn) all'articolo 1227, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Agli ufficiali dell'Arma dei carabinieri continuano ad applicarsi le seguenti norme: a) articolo 22, della legge 1° aprile 1981, n. 121; b) , comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; c) , comma 4, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410; d) , comma 3, della legge 23 marzo 1998, n. 93; e) l', comma 6-terdecies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.»; oo) all'articolo 1275, il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Per il personale nocchieri di porto le attribuzioni specifiche possono essere soddisfatte, in tutto o in parte, con la permanenza in incarico di comando o presso componenti specialistiche del Corpo (nuclei aerei, sezioni elicotteri, IMRCC/MRSC, stazioni LORAN, VTS/PAC, stazioni COSPAS/SARSAT, nuclei subacquei) pari al tempo necessario per il compimento del periodo richiesto.»; pp) all'articolo 1280: 1) ai commi 2 e 3, le parole: «o in reparti operativi» ovunque ricorrono, sono soppresse; 2) al comma 4: 1.1) le parole: «o in reparti operativi» sono soppresse; 1.2) la lettera: «e)» è sostituita dalla seguente: «d)»; 3) dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-bis. Per le categorie e specialità di cui ai commi 2, lettera d), 3, lettera e), e 4, lettera d), i relativi periodi minimi indicati possono essere svolti anche in reparti operativi.»; qq) all'articolo 1287: 1) ai commi 2 e 3, le parole: «o in reparti operativi», ovunque ricorrono, sono soppresse; 2) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Per le categorie e specialità di cui ai commi 2, lettera e), e 3, lettera e), i relativi periodi minimi indicati possono essere svolti anche in reparti operativi.»; rr) all'articolo 1308: 1) ai commi 2 e 3, le parole: «o in reparti operativi», ovunque ricorrono, sono soppresse; 2) dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. Per le categorie e specialità di cui ai commi 2, lettera d), e 3, lettera e), i relativi periodi minimi indicati possono essere svolti anche in reparti operativi.»; ss) all'articolo 1309, il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Per il personale nocchieri di porto le attribuzioni specifiche possono essere soddisfatte, in tutto o in parte, con la permanenza presso componenti specialistiche del Corpo (nuclei aerei, sezioni elicotteri, IMRCC/MRSC, stazioni LORAN, VTS/PAC, stazioni COSPAS/SARSAT, nuclei subacquei) pari al tempo necessario per il compimento del periodo richiesto.»; tt) l'articolo 1313 è abrogato; uu) all'articolo 1361, comma 4, dopo le parole: «coniugati,», sono inserite le seguenti: «i graduati,»; vv) all'articolo 1369, comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: «diverse dal richiamo»; zz) all'articolo 1377, comma 5, dopo le parole: «dal servizio» sono inserite le seguenti: «o dall'impiego»; aaa) all'articolo 1403, comma 3, la parola: «sei» è sostituita dalla seguente: «cinque»; bbb) all'articolo 1464: 1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Distinzioni onorifiche e altre ricompense»; 2) al comma 1, l'alinea è sostituito dal seguente: «Nel regolamento sono disciplinate le seguenti distinzioni onorifiche e ricompense:»; ccc) all'articolo 1473, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. L'autorizzazione di cui all'articolo 1472 deve essere richiesta per via gerarchica ed è rilasciata: a) per l'Esercito italiano, per la Marina militare, per l'Aeronautica militare dai rispettivi Stati maggiori; b) per l'Arma dei carabinieri, dal Comando generale; c) per il Corpo della Guardia di finanza, dal Comando generale; d) per i militari in servizio presso lo Stato maggiore della difesa e i dipendenti organismi interforze, dallo Stato maggiore della difesa; e) per i militari in servizio presso il Segretariato generale della difesa e i dipendenti enti e organismi, dal Segretariato generale della difesa; f) per i militari non dipendenti dai comandi o strutture di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), dall'autorità più elevata in grado dalla quale essi dipendono.»; ddd) l'articolo 1485 è sostituito dal seguente: «Art. 1485 (Cause di ineleggibilità al Parlamento). - 1. Le cause di ineleggibilità degli ufficiali generali, degli ammiragli e degli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato sono disciplinate dagli e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, in quanto applicabili.»; eee) all'articolo 1492, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Gli appartenenti alle Forze armate in servizio sono esclusi dalle funzioni di presidente dell'ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario, ai sensi dell'articolo 38, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.»; fff) all'articolo 1495, comma 1, le parole: «dal presente capo» sono sostituite dalle seguenti: «dalla presente sezione».
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