Art. 3 · Modificazioni al libro terzo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66

Art. 3

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Modificazioni al libro terzo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66

In vigore dal 21 mar 2013
1. Al libro terzo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 527: 1) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché l' del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460»; 2) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. L' del decreto-legge n. 313 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 460 del 1994, si applica anche ai fondi destinati al pagamento di spese, principali e accessorie, per servizi e forniture aventi finalità di difesa nazionale e sicurezza, nonché agli emolumenti di qualsiasi tipo dovuti al personale amministrato dal Ministero della difesa, accreditati mediante aperture di credito in favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della difesa. Gli atti di sequestro e di pignoramento afferenti ai fondi di cui al presente comma sono nulli; la nullità è rilevabile d'ufficio e gli atti non determinano obbligo di accantonamento da parte delle sezioni della Tesoreria dello Stato, nè sospendono l'accreditamento di somme destinate ai funzionari delegati centrali e periferici.»; b) all'articolo 528: 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. All'informatizzazione delle attività del Ministero della difesa si applicano le norme vigenti per l'informatizzazione della pubblica amministrazione statale, con le deroghe ivi eventualmente previste, e segnatamente: a) il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39; b) le norme di attuazione dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e, in particolare, il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68; c) l', commi 197 e 198, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con le relative norme secondarie di attuazione; d) il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con le limitazioni di cui all', comma 6, e all'articolo 75, comma 2, nonché le facoltà di cui all'articolo 17, comma 1-bis del medesimo decreto legislativo; e) l', comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.»; 2) al comma 2, la parola: «DigitPA» è sostituita dalle seguenti: «Agenzia per l'Italia Digitale»; c) all'articolo 532, comma 1, le parole: «, disciplinare, dirigenziale» sono soppresse; d) all'articolo 534: 1) al comma 1: 1.1) alla lettera a), le parole: «l', commi 192, 193 e 194, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e l'articolo 67 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82» sono sostituite dalle seguenti: «gli , commi 192, 193 e 194, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e 67 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni»; 1.2) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) ai contratti del Ministero della difesa relativi a lavori, servizi e forniture, diversi da quelli di cui al comma 2, si applicano il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, e le relative disposizioni attuative emanate ai sensi dell'articolo 196 dello stesso codice dei contratti;»; 2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Ai contratti del Ministero della difesa relativi a lavori, servizi e forniture ricadenti nell'oggetto della direttiva 2009/81/CE, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, e le relative disposizioni attuative emanate ai sensi dell', comma 1, dello stesso decreto.»; e) all'articolo 536, comma 5, le parole: «direzioni generali tecniche» sono sostituite dalla seguente: «strutture»; f) dopo l'articolo 537, è inserito il seguente: «Art. 537-bis (Semplificazione delle procedure per la realizzazione dei programmi di investimento di interesse dell'Amministrazione della difesa). - 1. Ai fini della semplificazione delle procedure per la realizzazione dei programmi di investimento di interesse dell'Amministrazione della difesa, finanziati mediante contributi pluriennali, il decreto di cui all', comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, è adottato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della difesa. Con tale decreto si provvede a: a) definire le modalità di attuazione dei programmi, in sostituzione delle convenzioni di cui all', comma 1, del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421; b) fissare, se necessario, il tasso di interesse massimo secondo le modalità di cui all'articolo 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, che può essere successivamente rideterminato dal Ministero dell'economia e delle finanze, ove occorra; c) verificare l'assenza di effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto, rispetto a quelli previsti dalla legislazione vigente, ovvero quantificarli per la successiva compensazione ai sensi dell', comma 177-bis, della legge n. 350 del 2003, e successive modificazioni.»; g) all'articolo 539, comma 1, la parola: «DigitPA» è sostituita dalle seguenti: «Agenzia per l'Italia Digitale»; h) all'articolo 541, comma 1, dopo le parole: «12 aprile 2006, n. 163,» sono inserite le seguenti: «e dall' del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208,»; i) all'articolo 542, comma 1, le parole: «collaudate e accettate, per le quali il consegnatario abbia rilasciato apposita dichiarazione di ricevimento» sono sostituite dalle seguenti: «accettate a seguito della verifica di conformità e consegnate»; l) all'articolo 545, comma 1, dopo la parola: «contratti» sono inserite le seguenti: «, anche per il tramite della società di cui all'articolo 535,»; m) all'articolo 546, comma 2, le parole: «e civile» sono soppresse; n) all'articolo 550: 1) al comma 2, dopo la parola: «credito», sono inserite le seguenti: «sono soggette ai controlli preventivi di cui all' del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 e»; 2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Il regolamento individua, in coerenza con l'articolo 60 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e con i principi recati dal decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, le forme di controllo cui debbono essere sottoposti gli atti di spesa discendenti delle aperture di credito di cui al comma 2.»; o) all'articolo 553, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'Arma dei carabinieri, l'assegnazione della somma di cui al presente articolo è disposta con decreto ministeriale concernente attribuzione delle risorse ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.»; p) all'articolo 562, comma 1, dopo la parola: «armamento» sono inserite le seguenti: «, trasferimenti e intermediazioni»; q) dopo l'articolo 565 è inserito il seguente: «Art. 565-bis (Spese per la diffusione dei valori e della cultura militare fra i giovani). - 1. Per l'organizzazione da parte delle Forze armate dei corsi di formazione di cui all'articolo 92-bis, è autorizzata la spesa di 6.599.720 euro per l'anno 2010, 5.846.720 euro per l'anno 2011 e 1.052.849 euro per l'anno 2012, nonché 1.000.000 euro a decorrere dall'anno 2013.»; r) all'articolo 585, comma 1, le lettere d), e), f), g) ed h) sono sostituite dalle seguenti: «d) per l'anno 2012: 67.969.382,62; e) per l'anno 2013: 67.890.229,41; f) per l'anno 2014: 67.814.528,25; g) per l'anno 2015: 67.734.308,19; h) a decorrere dall'anno 2016: 67.650.788,29.»; s) dopo l'articolo 589 è inserito il seguente: «Art. 589-bis (Incentivi agli ufficiali piloti in servizio permanente delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza). - 1. L'onere derivante dagli articoli 1803 e 2161, valutato in 4.018.034,60 euro a decorrere dall'anno 2002, grava sui pertinenti capitoli di bilancio del Ministero della difesa per le Forze armate e del Ministero dell'economia e delle finanze per il Corpo della guardia di finanza. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»; t) all'articolo 618: 1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Fondo per le missioni militari di pace»; 2) al comma 1, le parole: «Missioni militari internazionali» sono sostituite dalle seguenti: «Missioni militari di pace».

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-12-31;248#art-3