Capo V
Art. 17
17 / 18Abrogazioni
In vigore dal 5 gen 2013
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogati:
a) gli articoli 58 e 59 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
b) l' della legge 19 marzo 1990, n. 55, salvo per quanto riguarda la disciplina per il personale dipendente dalle regioni;
c) l', ottavo comma, n. 2), limitatamente al quarto periodo, della legge 17 febbraio 1968, n. 108;
d) l'articolo 28, quarto comma, secondo periodo, e l'articolo 32, settimo comma, n. 2), limitatamente alle parole: «contenente la dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell' della legge 19 marzo 1990, n. 55», del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.
2. Dalla data di cui al comma 1, i richiami agli articoli 58 e 59 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovunque presenti, si intendono riferiti, rispettivamente, agli del presente testo unico.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-12-31;235#art-17