Art. 14 · Incandidabilità nelle regioni a statuto speciale e province autonome
Capo V

Art. 14

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Incandidabilità nelle regioni a statuto speciale e province autonome

In vigore dal 5 gen 2013
1. Le disposizioni in materia di incandidabilità del presente testo unico si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-12-31;235#art-14