Art. 4
4 / 20Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155
In vigore dal 12 feb 2013
Modifiche all' del decreto legislativo
13 agosto 2010, n. 155
1. All' del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6 le parole: «Con decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Con uno o più decreti»;
b) al comma 6 le parole: «, nell'ambito delle reti di misura regionali,» sono soppresse;
c) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I decreti disciplinano altresì le modalità ed i tempi con i quali i dati e le informazioni rilevati da tali stazioni di misurazione sono messi a disposizione di tutte le regioni e province autonome.»;
d) al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «nei modi» sono inserite le seguenti: «e secondo i metodi»;
e) al comma 7, secondo periodo, le parole: «Con decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Con uno o più decreti»;
f) al comma 7, secondo periodo, le parole: «, nell'ambito delle reti di misura regionali,» sono soppresse;
g) al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I decreti disciplinano altresì le modalità ed i tempi con i quali i dati e le informazioni rilevati da tali stazioni di misurazione sono messi a disposizione di tutte le regioni e province autonome.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-12-24;250#art-4