Art. 20
20 / 20Disposizione finanziaria
In vigore dal 12 feb 2013
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 dicembre 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Moavero Milanesi, Ministro per gli affari europei
Clini, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Balduzzi, Ministro della salute
Passera, Ministro dello sviluppo economico e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Catania, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Terzi di Sant'Agata, Ministro degli affari esteri
Severino, Ministro della giustizia
Grilli, Ministro dell'economia e delle finanze
Gnudi, Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport
Visto, il Guardasigilli: Severino
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-12-24;250#art-20